Cassazione: licenziamento disciplinare

Preventiva contestazione dell’addebito

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza del 6 aprile 2006 n. 8000, ha stabilito che la preventiva contestazione dell’addebito – che costituisce un passaggio necessario in funzione dell’intimazione del licenziamento disciplinare – ha lo scopo di consentire al lavoratore l’esplicazione immediata del suo diritto di difesa e, a tal proposito, deve rivestire il carattere della specificità, il quale deve ritenersi sufficientemente integrato quando vengano fornite le indicazioni indispensabili ed essenziali per risalire, nella loro concretezza, ai fatti nei quali il datore di lavoro riscontri i connotati di condotte disciplinarmente rilevanti ovvero, nella maggior parte dei casi, di singoli comportamenti che implicano la violazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà imposti al dipendente.

(Precedenti giurisprudenziali: Cass., sez. lav., n. 11933 del 2003 e n. 11045 del 2004).

(AG)

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