Con sentenza n. 794/2010, la Cassazione ha affermato che il livello professionale modesto dell’attività svolta, protratto per diverso tempo senza alcun contratto scritto atto a circoscriverne il perimetro, nellambito di una organizzazione disciplinata dal responsabile del magazzino, senza assunzione di rischi da parte del lavoratore, configura la subordinazione, pur in presenza di pagamenti effettuati con partita IVA.
Con sentenza n. 794 del 19 gennaio 2010, la Cassazione, riferendosi ad un accertamento operato dagli organi di vigilanza dellINPS, ha affermato che il livello professionale modesto dellattività svolta, protratto per diverso tempo senza alcun contratto scritto atto a circoscriverne il perimetro, nellambito di una organizzazione disciplinata dal responsabile del magazzino (sia pure allesterno dellazienda), senza assunzione di rischi da parte del lavoratore, configura la subordinazione, pur in presenza di pagamenti effettuati con partita IVA.
(Pa-Ro)