Cassazione Penale: caduta dalla scala e prassi contra legem

Cassazione Penale, Sez. 4, 21 settembre 2022, n. 34968 – Prassi contra legem e caduta dalla scala.

E’ emerso con univoca chiarezza che l’infortunato era solito salire sulla scala per prelevare profilati in PVC e che tale prassi fosse conosciuta anche all’odierna ricorrente. Orbene, é noto che, in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori (per tutte vds. Sez. 4, Sentenza n. 10123 del 15/01/2020, Chironna, Rv. 278608) e che il formarsi di tali prassi, conosciute o conoscibili da parte dello stesso datore di lavoro, determina la responsabilità dello stesso per gli incidenti eventualmente occorsi ai lavoratori in dipendenza di esse. Il fatto che l’infortunato, sia pure nell’espletamento di mansioni non sue e in esecuzione di una prassi illegittima, seguisse comunque indicazioni inadeguate e difformi dalle istruzioni circa l’impiego della scala da cui cadde evidenzia la mancata informazione fornitagli dalla datrice di lavoro circa il corretto comportamento da tenere nello svolgere compiti di cui la stessa datrice di lavoro era certamente a conoscenza.

Confermata la condanna alla legale rappresentante della ditta per le lesioni personali riportate dal dipendente caduto dalla scala.
L’addebito mosso alla legale rappresentante è di avere agito con negligenza, imprudenza, imperizia nonché con violazione dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, non avendo fornito al lavoratore un’adeguata informazione sull’utilizzo corretto della scala. Il lavoratore era caduto dalla scala nell’espletamento di mansioni esulanti dai suoi compiti ma era stato appurato come fosse consuetudine, da parte sua, utilizzare tale scala in modo difforme dalle istruzioni d’uso contenute nell’apposito manuale. Consuetudine certamente conosciuta dalla legale rappresentante che non aveva però mai interdetto al lavoratore l’uso della scala.

Fonte: Olympus.uniurb

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