Cassazione Penale: caduta dell’addetto allo smontaggio delle lampade, responsabilità del committente e mancata nomina del CSE

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2025, n. 12258 – Caduta del lavoratore addetto allo smontaggio delle lampade. Responsabilità del committente e mancata nomina del CSE.

 

La Corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale nei confronti dell’imputato, per il reato previsto dall’art. 590, commi 1, 2 e 3, cod. pen., commesso in danno del lavoratore riducendo la sanzione irrogata.
All’imputato era stato contestato di avere – nella propria qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Ditta A – cagionato lesioni personali al lavoratore infortunato; in particolare, secondo il capo di imputazione, l’imputato avrebbe appaltato lavori di manutenzione, ripristino e smontaggio di scaffalature metalliche site nel cantiere alla Ditta B (che, a propria volta, li aveva subappaltati Ditta C), nonché incaricato il lavoratore vittima dell’infortunio dello smontaggio delle lampade dell’impianto elettrico, omettendo di provvedere alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di verificare l’idoneità professionale dello stesso lavoratore, soggetto non iscritto alla camera di commercio e privo del DURC.
L’imputato cagionava quindi al lavoratore lesioni giudicate guaribili in oltre sessanta giorni in quanto questi, intento a lavorare al primo livello di una superficie soppalcata, cadeva al suolo da un’altezza di circa 2,45 metri.
La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata da parte del Tribunale, rilevando che – sulla base della deposizione del responsabile della Ditta A anche in relazione al coordinamento della manutenzione – il lavoratore era un manutentore cha da tempo lavorava per la società, cui era stato dato incarico di smontare le lampade all’interno del cantiere, precisando che l’azienda che doveva provvedere a rimuovere le scaffalature era intervenuta dopo che il lavoratore aveva svuotato una parte delle scaffalature delle lampade per poi procedere all’attività di smontaggio in altra area; che era quindi emerso che la persona offesa doveva occuparsi dell’attività di smontaggio e che sussisteva una chiara connessione tra incarico affidato e incidente occorso, dato che nessuno aveva impedito al lavoratore di salire sul piano metallico e che non era stata organizzata la cooperazione delle diverse attività che dovevano svolgere la Ditta C e il lavoratore infortunato; ravvisando quindi la violazione dell’art.90, comma 4, D.Lgs. n.81/2008 nonché quella relativa all’omessa verifica dell’idoneità professionale del lavoratore, che all’epoca aveva 75 anni.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato.

Il ricorso è inammissibile.
Manifestatamente infondata è la doglianza attinente alla mancata sussistenza del nesso di causalità tra le violazioni della normativa antinfortunistica indicate nel capo di imputazione e l’evento lesivo e l’indicazione di un comportamento del lavoratore eccedente rispetto alle mansioni affidate tale da dare luogo a una condotta connotata dall’attributo dell’abnormità ovvero dalla eccentricità del rischio.
Va rilevato – sotto tale aspetto – che il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia qualificabile come abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, solo al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222; Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237).
In particolare, ancora più specificamente, la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748; Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237, cit.).
In sostanza, sulla base dell’esame sinottico dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che sia interruttiva del nesso di condizionamento la condotta del lavoratore nel solo caso in cui la stessa si collochi in qualche modo al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso, di modo che il comportamento possa ritenersi derivante esclusivamente dal centro decisionale facente capo al lavoratore, potendosi quindi considerare il fattore di rischio come non connaturato alle mansioni svolte o assegnate e quindi non prevedibile e governabile da parte del datore; tanto anche in coerenza con l’espresso disposto dell’art.20, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 81/2008, che impone al lavoratore di “non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori”.
Si rileva altresì che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l’infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (Sez.4, n. 16888 del 07/02/2012, Pugliese, Rv.252373, nonché, in senso coerente, anche Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242). Ciò in quanto le disposizioni antinfortunistiche perseguono, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez.4, n.4114 del 13/01/2011, n.4114, Galante, n.m.; Sez. F, n. 32357 del 12/08/2010, Mazzei, Rv. 247996).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno congruamente dato atto dell’evidente connessione tra la presenza del lavoratore sul soppalco da cui è avvenuta la caduta con le mansioni affidate e attinenti allo smontaggio delle lampade.
Non vi è dubbio poi che all’imputato dovesse essere riconosciuta la natura di committente dei lavori di smontaggio da svolgere all’interno del capannone; e che, data la presenza di più soggetti operanti all’interno dell’ambiente lavorativo, sarebbe stato suo compito quello di nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsto dall’art. 90, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008.
Mancata nomina che ha contribuito a causare il sinistro non avendo il committente adempiuto alle necessarie misure previste dalla normativa in caso di interazione tra diverse lavorazioni all’interno del medesimo cantiere che, in relazione al disposto dell’art. 92 del D.Lgs. n.81/2008, (richiamando quanto espresso in parte motiva da Sez. 4, n. 42845 del 04/10/2023, Tramontin, Rv. 285380), deve ritenersi che la legge delinei per il coordinatore per la sicurezza una funzione peculiare, rispetto al generale compito di alta vigilanza che grava su tale figura della sicurezza e che consiste, sempre ai sensi dell’art. 92 citato: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (Sez. 4, n. 14636 del 23/3/2021, Scalise; Sez. 4, n. 27165 del 24/5/2016, Battisti, Rv. 267735), oltre agli specifici poteri di sospensione delle lavorazioni, in caso di pericolo grave e imminente, previsto dalla lett. f).
L’omesso adempimento dei relativi obblighi di nomina è stato quindi logicamente posto in diretto nesso causale con il sinistro, atteso che il dovuto coordinamento tra i diversi soggetti operanti avrebbe consentito l’intervento degli smontatori solo dopo il completamento del lavoro affidato al lavoratore infortunato e prima che l’ambiente venisse mutato.

Fonte: Olympus.uniurb

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