Cassazione Penale, Sez. 4, 01 marzo 2021, n. 7919 – Caduta dall’alto del dipendente dell’impresa appaltatrice. Responsabilità del committente.
In questa sentenza la Suprema Corte ha ribadito che il comportamento del lavoratore può essere ritenuto abnorme “e dunque tale da interrompere il nesso di condizionamento allorquando sia consistito in una condotta radicalmente, ontologicamente lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell’esecuzione del lavoro”.
È dunque abnorme soltanto “il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli o che abbia espletato un incombente che, anche se inutile ed imprudente, non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell’ambito del ciclo produttivo”.
Nel caso in esame “il dipendente persona offesa aveva posto in essere una manovra rischiosa e impropria, che poteva essere eseguita solo da personale specializzato, ma comunque non abnorme in quanto non imprevedibile né inevitabile”.
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che “gli obblighi in capo al committente non si esauriscono negli accordi contrattuali assunti con l’appaltatore”, i datori di lavoro devono “cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto” nonché “coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nella esecuzione dell’opera complessiva”, come previsto dall’ art. 26 del D.L.vo 81/2008.
Tale disposizione “rende evidente come l’attività di consultazione, di cooperazione e di coordinamento tra le diverse figure di garanzia che operano nel luogo di lavoro debba proseguire anche in corso di esecuzione del contratto di durata (appalto o somministrazione) e, anche qualora non accompagnata da un documento ufficiale, deve valere a enucleare i rischi interferenziali e ad elaborare strategie comuni per la loro prevenzione. Soprattutto è il committente a dovere promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al secondo comma con esclusione dei rischi specifici dell’opera della ditta appaltatrice e, conseguentemente ad elaborare un DUVRI che tenga conto di tali criticità e procedere ad una coerente promozione di sinergiche attività preventive”.
La Suprema Corte ha poi evidenziato che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”.
Nel caso di specie “risulta la piena ingerenza nella prestazione del lavoratore da parte del committente che ne aveva richiesto la esecuzione e ne aveva accompagnato e coordinato le operazioni, cooperando nella preliminare attività di ispezione della copertura, aveva fornito al lavoratore la scala elevatrice per accedere alla sommità e aveva tollerato che il lavoratore si avventurasse sopra di essa, benchè costituita da onduline dalla incerta tenuta e caratterizzata da numerose fessure, per procedere ad interventi di manutenzione mediante rattoppo nella palese pretermissione di ogni garanzia prevenzionistica, in mancanza di punti di sicuri punti di appoggio e di via di fuga, di appigli, di agganci e di funi di trattenuta”.
Fonte: Olympus.uniurb
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