Cassazione Penale: Caduta mortale e responsabilità dell’assistente capo cantiere

Cassazione Penale, Sez. 4, 09 febbraio 2018, n. 6507 – Operaio precipita dalla parte alta delle scale di emergenza: zona buia, ingombra e priva di parapetto. Responsabilità dell’assistente capo cantiere

La Corte di Cassazione, in questa sentenza, ha ricordato che “in tema di sicurezza sul lavoro, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative “contra legem”: egli infatti sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l’esecuzione (Sez.4, n.4340 del 24/11/2015, Rv.265977; Sez.4, n.9491 del 10/1/2013, Rv.254403).
Per il principio di effettività delle mansioni, assume in ogni caso la posizione di garante colui che si accolla i compiti del preposto (Sez.4, n.50037 del 10/10/2017, Rv.271327).
Secondo la definizione normativa, il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’Incarico conferitogli, sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di garanzia (art.2, comma 1, lett.e, D.lgs.n.81/2008).
Peraltro, le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art.2, comma 1, lett.b) (datore di lavoro), lett.d) (dirigente), e lett.e) (preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti (art.299 D.lgs.cit.)”.

La Suprema Corte ha ricordato anche che “in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari di una posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (Sez.4, n.18826 del 9/2/2012, Rv.253850)”.

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