Cassazione Penale: datore di lavoro assolto per la morte dell’operaio a causa di un colpo di calore durante lavori in quota

Cassazione Penale, Sez. 4, 12 marzo 2021, n. 9824 – Morte dell’operaio edile per un colpo di calore durante i lavori in quota. Datore di lavoro assolto per mancanza di qualsivoglia profilo di colpa specifica e generica.

Nel caso di specie si contesta al datore di lavoro di non avere sospeso l’attività lavorativa in una giornata calda, consentendo che il lavoratore riprendesse il lavoro nel primo pomeriggio, nonostante una temperatura di 34° centigradi, ritenuta dai giudici del merito di per sé incompatibile con lo svolgimento di lavori edili, senza che ciò trovi alcun riscontro tecnico, né esperienziale e soprattutto senza che una simile affermazione trovi aggancio in una condizione di allerta meteorologica giustificante l’astensione dalle attività fisiche e lavorative all’aperto. D’altro canto, è evidente che laddove si dovesse giungere ad un’affermazione come quella contenuta nella sentenza si dovrebbe affermare che in tutta la zona meridionale del Paese durante la stagione estiva è interdetta, in quanto pericolosa per la salute, ogni prestazione lavorativa che implica uno sforzo fisico all’aperto (i lavori edili, ma anche quelli svolti nei campi, la mietitura o la raccolta della frutta) ogniqualvolta la temperatura salga, il che è pacificamente contraddetto dai risultati dell’esperienza.
Deve, dunque, sotto questo profilo l’assenza di qualsivoglia profilo di colpa specifica e generica connotante la condotta dell’imputato.

La Suprema Corte ha inoltre ribadito che “in caso di infortunio sul lavoro riconducibile a prassi comportamentali elusive delle disposizioni antinfortunistiche, non è ascrivibile alcun rimprovero colposo al datore di lavoro -o a colui eventualmente preposto- sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto, laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi o che le avesse colposamente ignorate, sconfinandosi altrimenti in una inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva”.
Nel caso di specie “l’elmetto era stato fornito al lavoratore, mentre il medesimo, dopo avere ingerito un consistente quantitativo di alcool ha deliberatamente scelto di non indossarlo”.

Fonte: Olympus.uniurb

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