Cassazione Penale: decesso della dipendente di una ditta di pulizie e responsabilità dell’amministratore di condominio

Cassazione Penale, Sez. 4, 16 marzo 2021, n. 10136 – Decesso della dipendente di una ditta di pulizie colpita dall’ascensore. Non vi è aggravante della violazione di norme in materia di prevenzione infortuni per l’amministratore di condominio

In questa sentenza la Suprema Corte ha chiarito che «l’amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di “committente”, come tale tenuto all’osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico-professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione».

Nel caso in esame non è ravvisabile nei confronti dell’amministratore «l’aggravante della violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro» poichè «committente era il condominio». Solo «nel caso in cui fosse stato dimostrato il conferimento, da parte dell’assemblea condominiale, all’amministratore del potere di verificare l’idoneità tecnico-professionale della società MCS e di effettuare una disamina del documento di valutazione dei rischi della predetta impresa relativamente alle operazioni di pulizia, avrebbe potuto ritenersi applicabile» all’amministratore «il disposto dell’art. 90 d. lg. n. 81 del 2008».

Fonte: Olympus.uniurb

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