Cassazione Penale: DVR privo della valutazione del rischio specifico

Cassazione Penale, Sez. 4, 10 maggio 2022, n. 18401 – Ribaltamento del carrello elevatore. DVR privo della valutazione del rischio specifico del sovraccarico, basculamento e oscillazione del muletto.

In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.lgs n. 81 del 2008, all’interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep. 2017, Furlan, Rv. 270355).
Il contenuto qualificante e minimo del DVR deve essere costituito, oltre che da una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, anche dall’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati (Sez. 3, n. 12940 del 12/01/2021, Carpentieri, Rv. 281238, in fattispecie, relativa ad un cantiere edile, di DVR non ritenuto congruo perché, pur essendo stati individuati i pericoli dovuti alla movimentazione manuale dei carichi, con particolare riguardo agli arti superiori, era stata omessa l’indicazione delle misure preventive da adottarsi nelle specifiche situazioni). La redazione del documento di valutazione dei rischi e l’adozione di misure di prevenzione, d’altronde, non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell’analisi dei rischi o nell’identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione (Sez. 4, n. 43350 del 05/10/2021, Mara, Rv. 282241).
Affinché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242, relativa a fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l’assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato).
Da tali principi giurisprudenziali si evincono il ruolo pregnante e le responsabilità gravanti nel sistema antinfortunistico sul datore di lavoro. Questi, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare ed individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il DVR previsto dall’art. 28 d.lgs n. 81 cit., all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

In linea col suesposto quadro giurisprudenziale in materia, la Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente, ha sottolineato l’incompletezza del DVR, in quanto privo della valutazione del rischio specifico, derivante dalla possibile instabilità dei carrelli elevatori durante le abituali operazioni di movimentazione ed immagazzinamento dei tubi sul piazzale, con particolare riferimento al pericolo derivante dalla potenziale oscillazione del carico e dallo sbilanciamento del muletto (per sovraccarico, basculamento o comunque oscillazione del carrello elevatore) nonché dalla carenza dell’indicazione delle cautele operative atte a fronteggiarlo.
La Corte di merito ha risposto alla censura prospettata dal ricorrente circa il carattere di semplicità che deve rivestire il DVR, evidenziando che tale caratteristica non può comportare la totale mancanza di istruzioni relativamente ai meccanismi di protezione del lavoratore.
La stessa difesa ha riportato la disciplina del DVR in materia all’interno del ricorso, ma non ha evidenziato nessun passaggio di tale documento riguardante le procedure operative predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi per il personale addetto ai carrelli elevatori derivanti dal sovraccarico, dal basculamento o dall’oscillazione del carrello elevatore; rischi, evidentemente, strettamente connessi alla tipologia di attività lavorativa espletata.

Fonte: Olympus.uniurb

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