Cassazione Penale: infortunio con una sega circolare portatile, omessa formazione e assenza del libretto di istruzioni

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 maggio 2022, n. 20035 – Infortunio con una sega circolare portatile durante la posa in opera di un pavimento. Omessa formazione.

Il lavoratore infortunato pur avendo lavorato in precedenza con mansioni analoghe, non aveva una specifica formazione per l’impiego di uno strumento come quello utilizzato in occasione dell’incidente: strumento del quale non era disponibile presso la ditta il libretto di istruzioni e il cui impiego implicava una mansione indubbiamente pericolosa, oltretutto senza che datore di lavoro si preoccupasse di dare ai suoi dipendenti direttive per operare in sicurezza in sua assenza.
Da quanto precede la Corte ha tratto il convincimento dell’inadeguatezza della formazione del lavoratore infortunato: formazione che incombeva al datore di lavoro tenuto conto del rischio insito nell’operazione che era sicuramente tenuto a governare e a prevenire. Invero é noto che il datore di lavoro é tenuto a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e a fornir loro adeguata formazione in relazione alle mansioni cui sono assegnati, e risponde degli infortuni occorsi in caso di violazione di tale obbligo (cfr. Sez. 4, n. 11112 del 29/11/2011 – dep. 2012, Bortoli, Rv. 252729; Sez. 4, Sentenza n. 39765 del 19/05/2015, Vallani, Rv. 265178). Ed inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 39765 del 19/05/2015, Vallani, Rv. 265178, cit.).

Trattasi di una tesi del tutto priva di pregio quella del datore di lavoro volta a dimostrare che la condotta del lavoratore infortunato fosse così gravemente imprudente da rivelarsi eccezionale e imprevedibile, ossia abnorme, e tale da interrompere il nesso eziologico fra le condotte colpose omissive attribuite al datore di lavoro e l’evento lesivo.
Va al riguardo richiamato il principio, affermato dalla sentenza n. 38343/2014 (Espenhahn ed altri, c.d. sentenza Thyssenkrupp), in base al quale, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, é necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (negli stessi termini vds. anche Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 – dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; cfr. in termini sostanzialmente identici Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017 – dep. 2018, Spina e altro, Rv. 273247).
Nel caso di specie, l’infortunio é avvenuto mentre il lavoratore era impegnato in mansioni pacificamente affidate dal datore di lavoro sia a lui che ai due colleghi presenti in occasione dell’infortunio (a nulla rilevando, se non in termini di ulteriore censurabilità del suo comportamento omissivo, che la divisione dei compiti fosse stata lasciata dal datore di lavoro alla libera iniziativa dei suoi dipendenti). Il comportamento imprudente che sarebbe stato tenuto nell’occorso dal lavoratore, contrariamente a quanto asserito dal datore di lavoro, non ha nulla a che vedere con la nozione di abnormità, cui si associa, in ambito prevenzionistico, l’interruzione del nesso causale fra il comportamento del garante e l’evento lesivo: ed invero, il titolare della posizione di garanzia (sia esso datore di lavoro o altro garante che ne condivide o assume le responsabilità) é esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222).

Fonte: Olympus.uniurb

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