Cassazione Penale: falso attestato di partecipazione a corsi di formazione SSL

Cassazione Penale, Sez. 5, 25 luglio 2023, n. 32261 – Falso attestato di partecipazione ai corsi di formazione.

 

Con sentenza n. 32261 del 17 aprile 2023, pubblicata il 25 luglio 2023, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che commette il reato di falsità ideologia previsto dall’art. 483 c.p. il datore di lavoro che attesti falsamente, in concorso con il docente incaricato di tenere i corsi, la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione sulla sicurezza nei posti di lavoro.

La Corte d’appello ha confermato la decisione del Tribunale con cui il datore di lavoro, era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 483 c.p., per avere falsamente attestato la partecipazione ai corsi di formazione di tre dipendenti.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato affidando le proprie censure a tre motivi. (…)

Il ricorso è inammissibile
Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Premesso che, in un sistema processuale improntato al principio del libero convincimento del giudici, non può ritenersi che la dimostrazione della falsità richieda lo svolgimento di perizia grafologica, si osserva che, nel caso di specie, tutti i dipendenti hanno negato di avere frequentato il corso e il solo teste Impieri (ossia il lavoratore coinvolto nell’infortunio, a seguito del quale l’imputato ha prodotto la documentazione oggetto del processo) è stato ritenuto inattendibile, alla luce del contrasto tra le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, con le quali aveva negato di avere frequentato alcun corso, e quelle rese in dibattimento.
Ne discende che, del tutto razionalmente, i giudici di merito hanno concluso per la falsità dell’attestazione di partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione.
In tale contesto, il ricorso non illustra quali determinanti profili probatori potrebbero essere apportati dall’invocata audizione di un teste, ossia elementi, che se confermati, potrebbero scardinare la tenuta argomentativa della sentenza impugnata.
Quanto alla sussistenza del dolo, si osserva che, in assenza di qualunque specificazione in punto di fatto, la consapevolezza dell’assenza dei corsi è dimostrata dal fatto che nessuno dei dipendenti conosceva il docente e che non è dato intendere in che modo l’imputato abbia verificato l’effettivo svolgimento dei corsi per potere predisporre la documentazione che tanto attestava. (…)

Fonte: Olympus.uniurb

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