Cassazione Penale: neo assunto precipita sfondando il tetto del capannone

Cassazione Penale, Sez. 4, 14 settembre 2023, n. 37487 – Neo assunto precipita sfondando il tetto del capannone.

 

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in relazione al reato di cui all’art. 113 c.p. e art. 589 c.p., commi 1 e 2, per avere in qualità di legale rappresentante (e datore di lavoro) impiegato in lavori comportanti esposizioni a fibre di amianto svolti cantiere edile, lavoratori e responsabili di cantiere privi di adeguata formazione professionale non avendo gli stessi frequentato corsi di formazione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 10, comma 2, lett. h), D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 115, comma 1, e provocato la morte di un dipendente, assunto da tre giorni, a causa di una caduta dal tetto.
In ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa, i giudici di merito hanno esposto che la ditta èstata incaricata di effettuare la raccolta dei pezzi di lastre di cemento/amianto, componenti la copertura di un fabbricato e danneggiate dalla durante i lavori di demolizione di uno stabile. Nell’ambito dell’incarico, ditta provvedeva anche ad effettuare, oltre la ripulitura dell’area, l’attività di ripristino della copertura del capannone danneggiato; per tale motivo noleggiava una piattaforma autosollevante ed acquistava alcune lastre di fibre/cemento da posizionare sul tetto dell’immobile danneggiato.
Per l’attività di ripristino della copertura del tetto dell’immobile i lavoratori si portavano, per mezzo della cesta auto-sollevante, sul tetto dell’edificio, tuttavia la vittima, priva al pari del collega, di adeguati dispositivi di protezione per le cadute dall’alto, nonchè di adeguata formazione, precipitava a seguito dello sfondamento del tetto, da un’altezza di circa quattro metri, riportando gravi lesioni che ne provocavano la morte. Il lavoratore al momento dell’infortunio, non indossava il vestiario previsto per le lavorazioni comportanti contatto con materiale contenente amianto, non indossava il casco, non era agganciato a una linea-vita, mai allestita e non aveva conseguito l’abilitazione per l’effettuazione di quel tipo di lavorazioni.
Il decesso era conseguito a morte cerebrale in politrauma da precipitazione con polo d’urto principale nella regione del capo.
L’imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza.

Il ricorso è inammissibile.
In linea generale va premesso che il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, nè l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per la morte di un lavoratore, ascrivibile al non corretto uso di un macchinario dovuto all’omessa adeguata formazione sui rischi del suo funzionamento; Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, T., Rv. 274042, che ha precisato altresì che l’adempimento di tali obblighi non è escluso nè è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro).
Peraltro, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lett. d), che impone di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi (Sez. 3, n. 13096 del 17/01/2017, Molino, Rv. 269332; Sez. 3, n. 25739 del 15/03/2012, Trentini, Rv. 252977).
In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, fermo restando, comunque, l’obbligo, per il datore di lavoro, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (Sez. 4, n. 24908 del 29/01/2019, Ferrari, Rv. 276335; Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261109).
A ciò va aggiunto che, in materia di infortuni sul lavoro, l’onere della prova circa l’avvenuto conferimento della delega di funzioni – e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro – grava su chi l’allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità (Sez. 4, n. 44141 del 19/07/2019, Macaluso, Rv. 277360; Sez. 3, n. 14352 del 10/01/2018, Bulfaro, Rv. 272318).
Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente, ha affermato la responsabilità dell’imputato, nelle qualità di legale rappresentante della ditta e di datore di lavoro della vittima, in ragione dell’inadempienza agli obblighi di formazione e di messa a disposizione di idonei dispositivi di protezione.
La Corte distrettuale, facendo corretto uso dei suindicati principi, ha logicamente escluso l’esistenza di una valida delega del rappresentante legale ad altro soggetto degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza e, pertanto, il subentro di tale sottoposto nella sua posizione di garanzia.

Fonte: Olympus.uniurb

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