Cassazione Penale: violazione consapevole della normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente

Cassazione Penale, Sez. 3, 26 settembre 2023, n. 39129 – Lavoratore schiacciato dal cancello di ingresso al luogo di lavoro. Interesse, seppur modesto, mirato a conseguire un’utilità per l’ente.

 

La responsabilità amministrativa dell’ente non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica (Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016, Mazzotti, Rv. 268066-01). E si è anche precisato che in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, il criterio di imputazione oggettiva dell’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorchè altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente (Sez. 4, n. 12149 del 24/03/2021, Rodenghi, Rv. 280777-01).
Nella specie, la Corte di appello, facendo buon governo dei suesposti principi di diritto, ha ritenuto sussistente il criterio di imputazione oggettiva rappresentato dall’interesse, evidenziando che l’autore del reato aveva consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente, rimarcando anche che il risparmio di spesa avuto di mira, pur modesto, non era certo irrisorio; in particolare, i Giudici di appello hanno valorizzato il collegamento esistente tra il risparmio di spesa ed il mancato rispetto delle regole cautelari, rimarcando che la violazione delle norme antinfortunistiche aveva riguardato una delle porte di accesso al cantiere e sottolineando la mancanza di segnaletica informativa e l’omissione di interventi di manutenzione, necessari da tempo ed omessi per non incidere sui tempi della attività.

La Corte d’appello ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale ha condannato il legale rappresentante della ditta (datore di lavoro, committente dei lavori e titolare del cantiere) responsabile dell’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies in relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 590 c.p. per avere omesso di dotare la porta scorrevole presente all’ingresso del luogo di lavoro di un sistema di sicurezza per impedire la fuoriuscita del cancello dalle guide o comunque di cadere (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 64, comma 1, lett. a)), per colpa consistita in imperizia, negligenza, imprudenza nonchè inosservanza delle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, cagionando al dipendente lesioni personali gravi, essendo questi rimasto in parte schiacciato dal cancello che cadeva in terra, investendolo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il legale rappresentante.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Fonte: Olympus.uniurb

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