Cassazione Penale: formazione ed esperienza del lavoratore non hanno reso imprevedibile fino all’abnormità il suo pur incauto comportamento

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 dicembre 2020, n. 34348 – Braccio incastrato nel rullo del nastro trasportatore. La formazione e l’esperienza della vittima non hanno reso imprevedibile – fino all’abnormità – il pur incauto comportamento.

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che “il documento di valutazione dei rischi, previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; é compito del datore di lavoro, una volta individuato il rischio, predisporre le misure precauzionali e procedimentali, ove necessarie, per impedire l’evento”.

La Suprema Corte ha inoltre ricordato “il principio, affermato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 38343/2014 (Espenhahn ed altri, c.d. sentenza Thyssenkrupp), in base al quale, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, é necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (negli stessi termini vds. anche Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 – dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; cfr. in termini sostanzialmente identici Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017 – dep. 2018, Spina e altro, Rv. 273247); oppure, quanto meno, che il rischio concretizzatosi rientri bensì nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, Sentenza n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222)”.

Nel caso di specie “la formazione e l’esperienza del lavoratore non hanno reso imprevedibile fino all’abnormità il pur incauto comportamento” adottato dallo stesso.

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