Cassazione Penale: Il committente non è responsabile dell’infortunio del subappaltatore non autorizzato

Cassazione Penale, Sez. 4, 15 dicembre 2016, n. 53346 – Caduta a terra a causa di un difetto di installazione del trabattello. Nessuna responsabilità del committente se il subappalto non era autorizzato e se non sussiste nesso causale.

La Suprema Corte in questa sentenza si è così espressa: “Ai fini della configurazione della responsabilità del committente, non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, ma occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672; vds. anche, più recentemente, Sez. 4, Sentenza n. 44131 del 15/07/2015, Heqirni e altri, Rv. 264974). E va altresì ricordato che l’estensione al committente della responsabilità dell’appaltatore é ammissibile soltanto laddove l’evento possa ritenersi causalmente collegato a un’omissione colposa, specificamente determinata, che risulti imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente (Sez. 4, Sentenza n. 6784 del 23/01/2014, Ramunno, Rv. 259286).
Nel caso di cui trattasi, risulta evidente la totale estraneità alla realizzazione delle opere da parte dell’impresa del committente, il quale non aveva autorizzato la ditta appaltatrice ad avvalersi di imprese che agissero in regime di subappalto, né poteva per ciò stesso dirsi tenuto a una stringente e costante vigilanza sull’esecuzione dei lavori, avendo egli fatto affidamento sul rispetto delle condizioni di contratto d’appalto stabilite con la stessa ditta appaltatrice, con la quale doveva ritenersi sussistente un rapporto fiduciario basato su precedenti lavorazioni affidate a quest’ultima; da ciò appare evidente l’estraneità del rischio, concretizzatosi con l’infortunio per cui é processo, rispetto alla sfera di controllo del G.G. nella sua qualità di committente.
Ciò é avvalorato dal fatto che, sempre sulla base degli atti disponibili, non é stata raccolta alcuna prova di un’eventuale ingerenza, da parte di questi, nelle opere oggetto d’appalto, né di un’oggettiva possibilità di controllo in ordine all’impiego, da ritenersi del tutto estemporaneo, di uno strumento di lavoro (il trabattello) montato e installato in modo difforme rispetto alle norme di sicurezza”.

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