Cassazione Penale: il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi esorbitante

Cassazione Penale, Sez. 4, 18 dicembre 2018, n. 56950 – Magazziniere investito da un cancello deragliato dalla sede di scorrimento.
Il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi esorbitante.

Nel caso di specie la condotta omissiva del datore di lavoro ha prodotto proprio l’evento temuto.
E perciò – come sottolineato dalla Corte territoriale per rispondere al motivo di appello – non può ritenersi interruttivo del nesso causale il comportamento del lavoratore – quand’anche estraneo alle mansioni affidate o sinanco vietato dal datore di lavoro – che per aprire un cancello dello stabilimento, al fine di provvedere allo scarico di merci, si procuri le chiavi, detenute in un ufficio, insieme con le altre, e stante il blocco del motore azionante il meccanismo di apertura e chiusura, operi manualmente al fine di aprire e chiudere il medesimo rispetto alla quale è interdetto il transito. Perché anche il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall’area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia in quanto l’inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall’inerzia del datore di lavoro.

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