La sentenza impugnata, correttamente, ha argomentato la responsabilità penale per le contravvenzioni in oggetto sul rilievo che il G.D. in quanto amministratore della società, che stava eseguendo i lavori in subappalto nel cantiere edile della Ediserio, in assenza di delega di funzione a terzi era “datore di lavoro” ed era, dunque, il soggetto responsabile dell’osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche».
In tale contesto «alcun rilievo assume la circostanza che la TE.CO srl (di cui il G.D. è amministratore) svolgesse lavori in subappalto per conto della Edilserio srl, in quanto, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, il quale ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l’organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali (Sez. 3, n. 19505 del 26/03/2013, Bettoni, Rv. 254993)».