Cassazione Penale: Infortunio con una pressa e mancata formazione

Cassazione Penale, Sez. 4, 14 settembre 2017, n. 42003 – Infortunio con una pressa e mancata formazione. Necessario provare il nesso causale tra condotta omissiva e infortunio

E’ vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 39765 del 19/05/2015, Vallani, Rv. 265178, cit.).

Tuttavia, la riferibilità causale a tale inadempienza dell’infortunio verificatosi nel caso di specie doveva essere approfondita in modo più ampio e argomentato dalla Corte distrettuale; e ciò, sulla scorta dell’indirizzo giurisprudenziale affermatosi sul punto, doveva essere accertato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta doveva essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261103), e fra l’altro verificando se vi fosse l’alta probabilità logica che fossero da escludere fattori causali alternativi (Sez. U, Sentenza n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138).

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