Cassazione Penale: infortunio del lavoratore e responsabilità del RSPP per non aver valutato il rischio

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 marzo 2021, n. 11650 – Infortunio con una macchina macina pneumatici: responsabilità del RSPP per non aver valutato il rischio connesso alla sostituzione delle cinghie.

In questa sentenza la Corte di Cassazione indica “nel responsabile del servizio di prevenzione e protezione un soggetto tenuto a prestare la propria opera (di supporto tecnico al datore di lavoro in rapporto alla valutazione dei rischi e alla connessa identificazione delle misure prevenzionistiche da adottare), che può essere chiamato a rispondere della sua attività ove svolta in violazione di regole cautelari e causalmente incidente sulla verificazione dell’evento tipico”.

Infatti “in tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (S.U., n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.c ., Espenhahn e altri, Rv. 261107)”.

Tenendo presente tale principio risulta manifestamente infondata l’affermazione del RSPP “secondo la quale gli sarebbe stato attribuito un dovere spettante unicamente al datore di lavoro”.

Fonte: Olympus.uniurb

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