Cassazione Penale, Sez. 3, 05 marzo 2021, n. 9074 – Infortunio durante i lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto: necessario verificare l’incarico di coordinatore per la sicurezza
In questa sentenza la Suprema Corte ha ribadito che «l’art. 89 lett. d) ed e) del d.lgs. n. 81 del 2008 definisce il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera “il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell’esecuzione dei compiti” rispettivamente previsti dagli art. 91 (“obblighi del coordinatore per la progettazione”) e 92 (“obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori”) del medesimo decreto n. 81 del 2008. Dunque, la norma fa riferimento all’esistenza di un “incarico”, pur senza chiarire in che forma lo stesso debba concretizzarsi, il che tuttavia non elide la necessità di verificare di volta in volta che vi sia stato in concreto il conferimento a un determinato soggetto dei compiti previsti dalla normativa antinfortunistica».
La Suprema Corte ha ricordato anche che «in base all’art. 89 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 81 del 2008, “committente” è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, ma tale definizione va tuttavia rapportata a quella di coordinatore in materia di sicurezza e salute che, sia per la fase progettuale che per quella esecutiva, postula la necessità di un previo incarico; quest’ultimo, al di là delle forme di estrinsecazione, richiede comunque una chiarezza di contenuti, sia con riferimento al soggetto designato, sia rispetto alla tipologia dei lavori da seguire».
Fonte: Olympus.uniurb