Cassazione Penale, Sez. 4, 23 febbraio 2023, n. 7875 – Infortunio durante i lavori di scavo necessari all’intervento di manutenzione di una condotta fognaria: necessarie le armature di sostegno.
La Corte d’appello ha confermato la condanna del titolare della ditta individuale, per il reato di lesioni personali colpose commesse in offesa di altro titolare di ditta individuale, per negligenza, imprudenza e imperizia oltre che con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L’imputato, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», è stato ritenuto responsabile di aver cagionato le suddette lesioni personali per colpa consistita nel non aver provveduto alla predisposizione del POS in relazione ai lavori di scavo necessari all’intervento di manutenzione di una condotta fognaria servente un condominio oltre che all’armatura dello stesso scavo, nonostante di profondità superiore a 1,5 m (in particolare, da 1,70 m a 1,90 m). Trattasi di scavo all’interno del quale la persona offesa, calatasi per l’esecuzione dell’attività manutentiva, è stata travolta, fino all’altezza della testa e a causa del crollo delle relative pareti, da una rilevante quantità di terra sottostante all’asfalto.
L’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Con il primo motivo si sindaca che emergenze processuali avrebbero dovuto condurre il giudice di merito a ritenere accertata una profondità non superiore a 1,50 m, mentre con il secondo si deduce la mancanza di motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti per l’operatività dell’art. 119 d.lgs. n. 81 del 2008 in ragione dell’assenza di prova della circostanza per cui, pur ritenendo lo scavo profondo più di 1,50 m, la consistenza del terreno non desse nella specie sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti.
Il ricorso è inammissibile.
Nella specie, in particolare, la sentenza impugnata è lungi dall’aver statuito sulla base di motivazione mancante e, in ipotesi di c.d. «doppia conform e», con apparato argomentativo non sindacabile in questa sede in quanto esente anche dai prospettavi vizi motivazionali, ha ritenuto la persona offesa, non costituitasi parte civile, attendibile nonché accertata la profondità dello scavo (da 1,70 m a 1,90 m) anche in considerazione delle altre dichiarazioni testimoniali indicanti il livello di copertura del lavoratore dal terreno dopo lo smottamento e in merito all’eseguita messa in sicurezza dello scavo, ex art. 119 T.U., solo dopo il sinistro e su disposizioni dell’imputato.
Non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata altresì la censura deducente la mancanza di motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti per l’operatività dell’art. 119 d.lgs. n. 81 del 2008 in ragione dell’assenza di prova, a dire del ricorrente, della circostanza per cui, pur ritenendo lo scavo profondo più di 1,50 m, la consistenza del terreno non desse nella specie sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti.
Sul punto, difatti, la Corte territoriale è nuovamente lungi dall’aver omesso di motivare avendo fatto riferimento all’esecuzione del lavoro in prossimità di una rete fognaria proprio al fine di eseguire , su essa, interventi di manutenzione volti all’eliminazione di perdite di liquidi, effettivamente ivi presenti, con conseguente insufficiente garanzia di stabilità del terreno circostante .
La censura in argomento, infine, così come formulata, si mostra manifestamente infondata avendo la Corte territoriale correttamente applicato un principio già sancito dalla Suprema Corte (ribadito da Sez. 4, n. 5271 del 30/01/1990, Purpura , Rv. 183980) in merito all’art. 13 d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 ma mutuabile anche con riferimento all’attuale art. 119 d.lgs. n. 81 del 2008, che sul punto riproduce la formulazione della previgente citata norma. Ai sensi dell’art . 119 d.lgs. n. 81 del 2008, difatti, nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno.
La «sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti», richiesta dalla citata norma ai fini dell’esclusione dell’obbligo di applicare armature di sostegno nello scavo di pozzi e trincee profondi più di m 1,50, va in particolare intesa nel senso per cui la consistenza del terreno dev’essere tale da far ritenere insussistente qualunque pericolo, anche remoto, di franamento o cedimento delle pareti, da valutarsi ex ante, cioè riportandosi al momento dell’effettuazione dello scavo e tenendo presenti tutte le circostanze concretamente conosciute o conoscibili dall’agente che possano in qualsiasi modo contribuire a compromettere la stabilità del terreno anche nel corso del lavoro (nella specie, la perdita di liquidi dalla rete fognaria oggetto di intervento manutentivo richiedente l’esecuzione del fosso in oggetto). Lo scavo superiore a m 1,50, peraltro, impone la detta verifica della consistenza del terreno onde valutare la necessità di applicare armature di sostegno non al termine ma, secondo la lettera della legge, «man mano che procede lo scavo» stesso (Sez. 4, n. 16831 del 26/04/2022, Pietrafesa, non massimata).
Fonte: Olympus.uniurb