Cassazione Penale: infortunio e attrezzature non conformi poste a disposizione dei lavoratori per la movimentazione di pozzetti in cemento

Cassazione Penale, Sez. 4, 04 aprile 2025, n. 13145 – Caduta di un pozzetto in cemento sul piede del lavoratore durante la sua movimentazione manuale.

 

La Corte d’Appello ha confermato la sentenza del Tribunale con la quale l’imputato, in qualità di amministratore unico dell’impresa edile e datore di lavoro, è stato condannato per colpa generica e violazione delle norme in materia antinfortunistica. L’imputato, senza valutare i rischi connessi alla specifica fase di lavorazione, metteva a disposizione dei lavoratori un carrello elevatore per la movimentazione di pozzetti in cemento che richiedeva il sollevamento manuale da parte dei lavoratori, non dotati di specifiche attrezzature di lavoro come pinze per il suddetto sollevamento, cosicché nella fase di sollevamento, uno dei pozzetti che doveva essere spostato, cadeva sul piede del lavoratore che riportava un grave trauma da schiacciamento al piede destro che ne determinava la necessità dell’amputazione dell’alluce.
La dinamica dell’infortunio: mentre il capocantiere caricava con le forche di un muletto un pozzetto per le acque residue del peso di circa trenta chili, il lavoratore, a mani nude, lo aiutava a sollevarlo per far sì che il capocantiere potesse infilare le forche del muletto al di sotto. Mentre veniva eseguita tale manovra, il pozzetto di cemento, che non era ben equilibrato, cadeva sul piede del lavoratore provocandogli lesioni consistite in “grave trauma da schiacciamento piede destro” cui seguiva l’amputazione dell’alluce del piede destro.
Sulla scorta delle emergenze istruttorie è stato ritenuto che le forche, secondo il manuale in dotazione relativo al bobcat, potevano essere utilizzate per movimentare i pozzetti solo ove gli stessi fossero stati depositati su pallet di legno mentre nel caso in esame il pozzetto che si tentava di sollevare era posto sul pavimento e non su un bancale. Secondo i giudici di merito, sarebbe stato necessario prevedere nel documento di valutazione dei rischi per tale tipo di movimentazione, l’impiego di pinze o catene per sollevare il pozzetto con dei ganci. I giudici di merito hanno ritenuto sussistente la violazione degli artt. 70 e ss. D.Lgs. 81/2008 e in particolare dell’art. 71 co. 3 e 4. Detta norma prevede che il datore di lavoro debba garantire al lavoratore mezzi idonei a limitare al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature, assicurando, peraltro, che le stesse vengano utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso.
Ritenuta accertata la violazione della regola cautelare è stato ritenuto il nesso cautelare rispetto all’evento, argomentando che se il lavoratore fosse stato dotato di pinze e catene e se non si fosse usato il bobcat, inidoneo al sollevamento da terra piuttosto che da un bancale, l’evento, secondo un giudizio di alta probabilità logica, non si sarebbe verificato.
I giudici di merito hanno ritenuto, altresì, sussistente la colpa dell’imputato che conosceva le lavorazioni e le regole di movimentazione dei pozzetti, argomentando che lo stesso era regolarmente presente si luoghi e doveva prefigurarsi che il mancato utilizzo nella movimentazione dei pozzetti, di attrezzature specifiche quali pinze o catene, avrebbe potuto determinare l’evento lesivo che costituiva la specifica concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava a scongiurare.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato. I motivi di ricorso che si risolvono infatti, al netto delle violazioni dedotte, in una critica nel merito dell’accertamento in fatto senza confrontarsi con il percorso motivazionale delle conformi sentenze e nella reiterazione di argomenti posti a fondamento delle censure contenute nell’atto di appello che la Corte territoriale ha affrontato e risolto in maniera coerente e logica.
Le sentenze di merito hanno evidenziato che nel DVR non erano stati valutati i rischi connessi all’anzidetta attività di movimentazione né era stata adottata una procedura formale atta a disciplinare tale segmento dell’attività lavorativa (art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008).
Sotto altro profilo va detto che le due sentenze di merito hanno compiutamente valutato la credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa che, a ben vedere, neppure il ricorrente mette in discussione. Come pure è rimasto incontroverso quanto rilevato dall’Ispettore del lavoro secondo il quale le attrezzature poste a disposizione dei lavoratori per la movimentazione dei pozzetti in cemento armato non erano conformi.
È pacifico, invero, che il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, la redazione del documento di valutazione dei rischi e l’adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell’analisi dei rischi o nell’identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione (sez. 4, n. 43350 del 5/10/2021, Mara, Rv. 282241-01).
Quanto al rapporto di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, in conformità ai principi sanciti da questa Corte di legittimità, le sentenze conformi, con motivazione che non merita affatto le censure mosse con il ricorso in esame, hanno ritenuto che la mancata formalizzazione della modalità di spostamento dei pozzetti in cemento armato, per la quale non era seguita la procedura espressamente prevista dal libretto d’uso del bobcat, abbia determinato la violazione delle regole cautelari volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato (Sez. 4 n. 27871 del 20.3.2019 Rv. 276242 – 01).
Né il comportamento del lavoratore costituisce concretizzazione di un rischio eccentrico idoneo ad escludere la responsabilità del garante posto che quest’ultimo non aveva posto in essere le cautele che sono finalizzate esattamente a governare il rischio di comportamento imprudente del garantito (Se2. 4 n. 28781 del 20.3.2019 ud. 25.6.2019).

Fonte: Olympus.uniurb

Vai al testo completo della sentenza…

Precedente