Cassazione Penale: infortunio e macchina priva dei necessari requisiti di sicurezza

Cassazione Penale, Sez. 4, 14 aprile 2023, n. 15791 – Infortunio con un preparatore automatico del latte: mancata installazione di un sistema di segregazione della coclea.

 

La Corte d’appello ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto il datore di lavoro e il fabbricante della macchina colpevoli del reato di cui all’art. 113 c.p. e art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3 perchè, per negligenza, imprudenza ed imperizia e violazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 70, avevano messo a disposizione dei lavoratori una macchina non conforme alle specifiche disposizioni causa di lesioni personali gravi ad un lavoratore dipendente. Applicate ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, li aveva condannati entrambi al pagamento di una multa ciascuno con pena sospesa e non menzione per il solo fabbricante.
Il fatto, ricostruito dalle sentenze di merito, è il seguente: il lavoratore dipendente dell’azienda agricola che si occupa di allevamento di bovini, mentre, unitamente a due colleghistava pulendo un preparatore automatico per latte (si pulisce azionando un comando presente sul pannello di controllo cosicchè la coclea girando in senso contrario a quello usuale rimuove automaticamente le aderenze residue) ed al fine di velocizzare l’operazione di svuotamento delle tramogge, aveva inserito più volte il braccio nella tramoggia ed era entrato in contatto con la coclea in movimento che gli aveva reciso il secondo dito della mano sinistra con conseguente malattia giudicata guaribile in oltre quaranta giorni.
Il giudice di primo grado, malgrado il riconoscimento del contributo colposo del lavoratore, ha ritenuto comunque la responsabilità concorrente del produttore del macchinario nonchè del datore di lavoro per avere messo a disposizione del proprio dipendente una macchina priva dei necessari requisiti di sicurezza per la mancanza nell’impianto preparatore del latte di un dispositivo atto ad impedire l’accesso alle zone pericolose, essendo irrilevante che lo stesso riportasse la marchiatura CE e che fosse stato prodotto da un soggetto di riconosciuta competenza tecnica.
La Corte d’appello ha confermato la condanna sull’assunto che la condotta del lavoratore, seppure imprudente ed impropria, è stata svolta nell’ambito delle proprie mansioni e doveva ritenersi prevedibile, sia per l’installazione del sistema di segregazione necessario per rendere l’impianto conforme ai requisiti di sicurezza, sia per le istruzioni impartite ai lavoratori.
La colpa del datore di lavoro si sostanziava altresì nel non aver vigilato al fine di evitare l’instaurazione di prassi operative contra legem.
Avverso detta pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Il ricorso è nel suo complesso infondato.
Va ricordato come, secondo il dictum di questa Corte di legittimità, il datore di lavoro, e, in generale, il destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro.
Nella specie, facendo corretta applicazione degli anzidetti principi, la sentenza impugnata ha escluso che la condotta sopravvenuta del lavoratore possa essere considerata abnorme, eccezionale, eccentrica ed esorbitante e causa da sola sufficiente ad interrompere il processo causale, e ciò in considerazione della inidoneità delle misure di sicurezza adottate, ovvero della mancata installazione di un sistema di segregazione della coclea adottato solo dopo l’infortunio.
In tema di dotazione dei macchinari è necessario progettare e costruire gli elementi mobili delle macchine in modo da evitare il possibile contatto con gli arti dei lavoratori o, qualora ciò non sia possibile, il datore di lavoro deve prevedere dei ripari o dei dispositivi di protezione funzionali al tipo di rischio non rilevando, al fine di escludere la responsabilità del produttore e del datore di lavoro, la circostanza che i macchinari siano dotati della certificazione di conformità CE.
In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori (per tutte Sez. 4, Sentenza n. 10123 del 15/01/2020, Chironna, Rv. 278608) e che il formarsi di tali prassi, conosciute o conoscibili da parte dello stesso datore di lavoro, determina la responsabilità dello stesso per gli incidenti eventualmente occorsi ai lavoratori in dipendenza di esse.

Fonte: Olympus.uniurb

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