Cassazione Penale: valutazione del rischio obbligo indelegabile del datore di lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 18 maggio 2023, n. 21153 – Catasta di bancali mal impilata e infortunio del carrellista. Carente valutazione del rischio: obbligo indelegabile del datore di lavoro.

 

Nel caso di specie l’infortunio è stato ricondotto causalmente ad una carente valutazione del rischio collegato alle mansioni svolte dal lavoratore dipendente: la valutazione del rischio è funzione tipica del datore di lavoro, non delegabile neppure attraverso il conferimento di una delega di funzioni ad altro soggetto e le eventuali carenze nell’attività di collaborazione alla redazione del DVR da parte del RSPP possono, al più, comportare una responsabilità concorrente, ma non esclusiva, di quest’ultimo.

La Corte di Appello ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale nei confronti dell’amministratore unico e datore di lavoro, in ordine al reato di cui all’art. 590 c.p., in danno del dipendente infortunato. Il processo ha ad oggetto un infortunio sul lavoro ricostruito nel modo seguente: il lavoratore, con mansioni di carrellista, era intento a sistemare una catasta di bancali che non era stata ben impilata, quando tale catasta era rovinata al suolo e lo aveva colpito alla spalla cagionandogli lesioni da cui era derivata una malattia della durata superiore a 40 giorni. Nei confronti dell’imputato sono stati individuati, quali addebiti di colpa, l’imprudenza, la negligenza, l’imperizia e l’inosservanza delle norme per la prevenzione infortuni, ed in particolare il non avere valutato il rischio inerente la realizzazione della catasta dei bancali.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla affermazione della responsabilità penale. Il datore di lavoro aveva nominato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, sicchè la responsabilità in ordine all’infortunio avrebbe dovuto essere individuata in capo a quest’ultimo, soggetto che opera per conto del datore di lavoro e lo deve mettere in condizione di adempiere agli obblighi su di lui gravanti. Secondo il ricorrente, dunque, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione era tenuto ad effettuare la formazione nei confronti dei dipendenti e a valutare i rischi collegati alla specifica attività lavorativa e alla stesura del relativo documento.
Il ricorso è dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato il motivo.

Fonte: Olympus.uniurb

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