Cassazione Penale: in caso di società di persone incombe su ciascun socio l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie alla tutela dei lavoratori

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 giugno 2023, n. 25319 – Mancanza di armature delle pareti dello scavo e schiacciamento mortale del torace. Responsabile il committente-responsabile dei lavori-datore di lavoro.

 

In caso di società di persone incombe su ciascun socio l’obbligo di adottare tutte le misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, a condizione che non risulti l’espressa delega a soggetto di particolare competenza nel settore della sicurezza.

La Corte di appello ha confermato la sentenza emessa nell’udienza preliminare del Tribunale con la quale il committente-datore di lavoro era stato dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 113 e 589, co. 2 cod. pen. e delle contravvenzioni di cui rispettivamente agli artt. 17, 89 e 90 decreto legislativo n. 81 del 2008. Secondo la ricostruzione fatta dai giudici di merito presso il cantiere edile trovava la morte il titolare della ditta che eseguiva il collegamento idrico, il quale era stato violentemente spinto verso un manufatto in calcestruzzo dal materiale terroso franato nello scavo nel quale si trovava per eseguire il lavoro. Sulla scorta di tale ricostruzione dell’accaduto, all’imputato veniva attribuita la responsabilità della morte della vittima dell’infortunio perché in qualità di responsabile dei lavori e di datore di lavoro aveva omesso di proteggere con idonee armature le pareti dello scavo, profondo oltre due metri e mezzo rispetto al piano di campagna.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato.

Il ricorso deve essere rigettato.
Nel caso di specie, non viene in rilievo il momento ultimo nel quale trova attuazione la previsione progettuale dell’esecuzione dello scavo ma assume rilevanza giuridica l’assoluta omissione di ogni modalità di gestione del rischio implicato dal tipo di lavorazione nonostante la responsabilità della stessa non fosse stata trasferita ad altra figura. Ciò posto, giova rammentare, in considerazione della struttura societaria della ditta dell’imputato, che in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, in caso di società di persone incombe su ciascun socio l’obbligo di adottare tutte le misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, a condizione che non risulti l’espressa delega a soggetto di particolare competenza nel settore della sicurezza (Sez. 4, n. 32193 del 26/05/2009, Rv. 245113; Sez. 3, n. 27845 del 30/04/2015, Rv. 264448). Ne consegue che eventuali inosservanze prevenzionistiche riferibili ad altro soggetto non valgono a privare l’imputato dei suoi obblighi, che avrebbe dovuto adempiere predisponendo quanto avrebbe ragionevolmente garantito l’adozione delle misure previste dall’art. 119. L’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro discendeva, per il committente-datore di lavoro, già dalla previsione della lavorazione e non dalla conoscenza della sua pratica esecuzione.

Fonte: Olympus.uniurb

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