Cassazione Penale: infortunio e mancata formazione dei lavoratori in materia di prevenzione incendi

Cassazione Penale, Sez. 4, 31 gennaio 2025, n. 4165 – Ustioni al lavoratore che tenta di spegnere un incendio causato da scintille generate da una mola. Nessun comportamento abnorme se il datore di lavoro non rispetta gli obblighi di formazione.

 

La Corte di appello in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale ha riconosciuto l’imputato responsabile del reato di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica, e con le attenuanti generiche lo ha condannato alla pena di giustizia condizionalmente sospesa, ha revocato la sospensione condizionale, con conferma nel resto.
I fatti, in sintesi, come concordemente ricostruiti dai giudici di merito: l’infortunio sul lavoro si è verificato all’interno di un’azienda ove si adoperavano solventi chimici. Mentre un operaio dipendente era intento all’interno di un’officina a tagliare, con una mola angolare, un profilato metallico lo sfregamento della mola sul metallo provocava alcune scintille che colpivano un contenitore di plastica contenente solvente posto su di uno scaffale immediatamente sopra il tavolo di lavoro, sicché il contenitore si fondeva e prendeva fuoco; a questo punto l’operaio, al fine di evitare che le fiamme si propagassero agli altri solventi collocati nelle vicinanze, afferrava il contenitore in fiamme e tentava di portarlo all’esterno del magazzino ma restava investito dal solvente che colava dal fusto e rimaneva avvolto dalle fiamme. Prontamente soccorso dai colleghi e poi portato all’ospedale, riportava lesioni al 44% della superficie corporea, comportanti più di quaranta giorni di malattia.
Si è ritenuto l’imputato responsabile dell’accaduto per non avere, quale legale rappresentante dell’azienda, evitato che le lavorazioni pericolose (con agenti chimici infiammabili) avvenissero in luoghi separati rispetto a quelle ordinarie e per non avere adeguatamente formato ed informato i lavoratori in materia di prevenzione incendi sul luogo di lavoro.
Ricorre per la Cassazione della sentenza l’imputato.

Il ricorso è manifestamente infondato.
L’impugnazione non si confronta con il contenuto della decisione dei giudici di merito, che hanno concordemente accertato non avere il datore di lavoro adeguatamente formato ed informato i lavoratori circa il rischio di incendi, secondo quanto unanimemente riferito dai dipendenti.
In conseguenza, l’eventuale imprudenza del dipendente rimasto vittima, essendo stata esclusa – con motivazione congrua e logica – l’abnormità del suo agire, non esclude il nesso di causalità tra condotta ed evento né la responsabilità del datore di lavoro, secondo il costante principio di diritto secondo il quale “Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per la morte di un lavoratore, ascrivibile al non corretto uso di un macchinario dovuto all’omessa adeguata formazione sui rischi del suo funzionamento)” (così Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603; in precedenza, in senso conforme, cfr. Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, T, Rv. 274042; Sez. 4, n. 39765 del 19/05/2015, Vallani, Rv. 265178; Sez. 4, n. 11112 del 29/11/2011, dep. 2012, P.C. in proc. Bortoli, Rv. 252729; Sez. 4, n. 41707 del 23/09/2004, Bonari, Rv. 230257).

Fonte: Olympus.uniurb

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