Cassazione Penale: mancata formazione e responsabilità di datore di lavoro e preposto

Cassazione Penale, Sez. 4, 24 febbraio 2025, n. 7489 – Amputazione del dito dell’operaio “confezionatore”. Responsabilità del datore di lavoro e del preposto.

 

La Corte di appello ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale ha riconosciuto gli imputati A e B responsabili del reato di lesioni colpose gravi, con violazione della disciplina antinfortunistica.
I fatti, in estrema sintesi, come concordemente ricostruiti dai giudici di merito: l’infortunio sul lavoro si è verificato all’interno di uno stabilimento ove si tagliava e si confezionava sottovuoto carne, il lavoratore, operaio “confezionatore”, mentre stava spostando da un camion all’interno dell’azienda carne congelata adoperando uno strumento consistente in un braccio meccanico a punta per trasferire i pezzi sugli uncini di trasporto, movimentati da carrucole, a causa di un cedimento improvviso del pezzo di carne, è rimasto con un dito schiacciato ed immediatamente amputato.
Sono stati ritenuti responsabili dell’accaduto, con condotte colpose indipendenti: A amministratore e legale rappresentante, datore di lavoro dell’infortunato, sia per avere omesso di valutare i rischi specifici derivanti dallo scarico e dalla movimentazione delle carni mediante specifica attrezzatura con braccio meccanico a punta, paragonabile ad un paranco, utilizzato per il trasferimento dei vari pezzi sugli uncini di trasporto, sia per non avere formato ed informato adeguatamente in maniera specifica circa i rischi il lavoratore dipendente (artt. 28, comma 2, lett. a, 55, comma 4, 37, commi 1 e 4, lett. c, 73, commi 1 e 4, e 55, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e B, ritenuto dai giudici di merito preposto, per avere disposto che l’operaio vittima dell’infortunio fosse impiegato in mansioni per le quali non aveva ricevuto formazione idonea in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (art. 19, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 81 del 2008).
Ricorrono per la Cassazione della sentenza gli imputati.

Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.
Considerando che nella sentenza del Tribunale l’imputato A era pacificamente indicato come il datore di lavoro, affermazione non contraddetta, e che non aveva conferito ad alcuno deleghe in materia di sicurezza, risulta tranciante per l’affermazione di penale responsabilità il riscontrato deficit di formazione/informazione del lavoratore infortunato di cui alla contestazione.
Infatti, la eventuale disattenzione di un lavoratore che non è stato formato non vale ad esonerare da responsabilità i suoi superiori, poiché è principio di diritto pacifico quello secondo il quale il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi (ex plurimis, Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, T, Rv. 274042; Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603).
E proprio con riferimento all’incidenza in concreto della omessa formazione specifica dell’infortunato ed alla disposizione, impartita dall’imputato B alla persona offesa, non in grado di utilizzare l’apparecchio, la Corte di appello ha affermato che la mancanza di una valutazione del rischio insito nell’uso di quello strumento nell’attività di trasporto della carne rendeva anche l’attività di trasporto pericolosa e che nell’organizzazione aziendale B aveva la facoltà (autorizzata da A) di impartire disposizioni tra cui quella di adibire il lavoratore infortunato allo spostamento della carne.

Fonte: Olympus.uniurb

Vai al testo completo della sentenza…

Precedente

Prossimo