Cassazione Penale, Sez. 3, 19 febbraio 2025, n. 6775 – Infortunio mortale dell’addetto al reparto “anime” della fonderia. Pur se imprudente, il comportamento del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro.
(…) Non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre comunque all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente.
Il ricorso per Cassazione è stato rigettato in quanto i motivi di ricorso sono stati ritenuti infondati.
Il fatto: la Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, in riforma della sentenza assolutoria resa all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava gli imputati responsabili del reato di omicidio colposo loro ascritto (perché nelle rispettive qualità, il primo di amministratore delegato, direttore generale e datore di lavoro delegato della ditta e il secondo di responsabile della predetta ditta, munito di delega in materia di sicurezza sul lavoro) per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché nella violazione delle norme per l’igiene sul lavoro e dell’art. 2087 c.c., cagionavano, in concorso separato di cause, la morte dell’operaio addetto al reparto “anime” della fonderia, rimasto schiacciato dalle colonne di acciaio e dalle traverse meccaniche del movimento verticale del complesso meccanismo del macchinario.
Gli imputati avverso tale sentenza avevano proposto ricorso per Cassazione articolando un unico motivo, con il quale deducevano erronea applicazione degli artt. 589 cod. pen. e 71, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e vizio di motivazione, rimarcando come l’attuale sistema della normativa antinfortunistica sia basata su un modello “collaborativo”, in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, i quali, in base ai principi posti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 non devono infrangere le direttive impartite e “non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la salute propria o di altri lavoratori”.
Fonte: Olympus.uniurb