Cassazione penale: Infortunio e responsabilità di tre soci

Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 21 gennaio 2013, n. 3117 – Infortunio di un preposto e responsabilità di tre soci
Tratto dal sito di olympus.uniurb.it/

Cassazione Penale, Sez. 4, 21 gennaio 2013, n. 3117

Infortunio di un preposto e responsabilità di tre soci.

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Lo scenario accertato è quello di una attività di casseratura svolta da (Omissis), muratore particolarmente esperto, che, durante l’armatura di un muro di contenimento è colpito da un pannello appoggiato in posizione verticale, e dunque su una sua base di settantacinque centimetri cioè corta, che così collocato su un cumulo di ghiaia, improvvisamente si ribalta.

Correttamente la sentenza impugnata individua anzitutto una posizione di garanzia gravante nella stessa misura sui tre datori di lavoro con particolare riguardo alle obbligazioni di legge che gravano esclusivamente sul datore di lavoro e non sono in alcun modo delegabili (a partire dalla prescrizione di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 4, oggi abrogato Decreto Legislativo n. 81 del 2008, ex articolo 304.

La responsabilità dei tre datori di lavoro è correttamente correlata al doppio dato della loro eguale qualità di soci e della effettiva dotazione per ciascuno di pari poteri gestori.
L’addebito di mancata osservanza di regole generali e di regole specifiche in ogni caso attinenti al sistema organizzato della snc dei fratelli (Omissis) offre adeguato fondamento alla motivazione che ritiene irrilevante la assenza dal cantiere nel giorno dell’infortunio di uno dei tre fratelli.

La circostanza attentamente annotata in sentenza secondo la quale nel “pos” apprestato dai datori di lavoro obbligati, manca qualsiasi previsione del rischio specifico connesso alle lavorazioni di … e in particolare di quel rischio che si concretizzò in danno nella fattispecie, offre adeguata motivazione circa l’accertamento della inosservanza delle obbligazioni del datore di lavoro.

La sentenza impugnata attribuisce senza incertezze alla mancata osservanza di obblighi di prudenza generale (la ….) e alla mancata osservanza di obbligazioni formali (la mancata previsione del rischio è causa del verificarsi di quanto doveva essere previsto e scongiurato con specifiche previsioni di sicurezza) il ruolo di fattore causale, dell’evento lesivo.

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