Cassazione Penale: Infortunio mortale con un carrello elevatore. Responsabilità del guidatore e del datore di lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 1 luglio 2016, n. 27066 – Infortunio mortale con un carrello elevatore. Responsabilità del guidatore e del datore di lavoro

La Suprema Corte in questa sentenza ha evidenziato che “il sinistro, era avvenuto «in una situazione di evidente violazione delle norme destinate alla sicurezza dei lavoratori e alla prevenzione degli infortuni, dovendosi rimarcare come, laddove, come nella fattispecie, vi siano zone di pericolo per la natura del lavoro ivi svolto, incomba sul datore di lavoro l’obbligo di delimitarne l’area e impedirne l’accesso, nonché di garantire anche la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro (artt. 8 e 11 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; art. 64 d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81)». La violazione delle suddette norme antinfortunistiche – riscontrata dal personale Dipartimento Prevenzione e Sicurezza dell’Asl e, in particolare, riferita dal teste G. – aveva reso «la zona oltre modo pericolosa per l’incolumità dei lavoratori, in quanto costantemente frequentata da carrelli elevatori in movimento»; e, d’altra parte, la circostanza che i carrelli dovessero necessariamente avvicinarsi alle zone di lavoro, avrebbe dovuto maggiormente indurre l’imprenditore a marcare i limiti assolutamente invalicabili da tali mezzi, o quanto meno, una fascia di rispetto tra la zona destinata al transito dei carrelli e quella utilizzata dai lavoratori a piedi. Quanto poi all’ulteriore addebito di colpa specifico (costituito dal fatto che il carrello era sprovvisto di specchietto retrovisore), la Corte ha osservato che detta carenza aveva reso ancora più rischiosa la manovra di ripartenza del carrello, la cui movimentazione comporta notoriamente frequenti rotazioni e spostamenti laterali: se il carrello fosse stato dotato dello specchietto retrovisore, il conducente avrebbe potuto ottenere una più chiara prospettiva della distanza intercorrente tra il veicolo ed il collega P.V. ed avrebbe potuto ispezionare la zona ove quest’ultimo stazionava, prima di far ripartire il carrello.”

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