Cassazione Penale, Sez. 4, 22 maggio 2023, n. 21697 – Infortunio mortale del lavoratore adibito a mansioni diverse dal solito. Nessuna eccentricità del rischio.
La Corte d’appello, con la pronuncia indicata in epigrafe, pur ritenendo sussistente la circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, ha confermato la responsabilità degli imputati nelle qualità rispettivamente, di datore di lavoro-direttore tecnico e titolare di cava nonchè responsabile della sicurezza il primo e direttore dei lavori il secondo, in merito al decesso del lavoratore dipendente cagionato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (ex art. 589 c.p., commi 1 e 2).
I giudici di merito, in ipotesi di c.d. “doppia conforme”, circa la situazione di contesto caratterizzante il sinistro, hanno chiarito che l’evento si è verificato nel mentre il lavoratore addetto alla manutenzione espletava le mansioni affidategli lo stesso giorno del sinistro, diverse da quelle alle quali era ordinariamente adibito, volte a scaricare il materiale presente nei silos mediante l’utilizzo di un nastro trasportatore privo dei necessari presidi di sicurezza per l’espletamento dell’eventuale attività di tensionatura (o tenditura) del relativo nastro di scorrimento. Prospettatasi la necessità di provvedere alla detta tensionatura il lavoratore era rimasto incastrato con mano e braccio destri tra nastro e cilindro di rinvio.
Avverso la sentenza d’appello gli imputati hanno proposto ricorso.
I ricorsi sono inammissibili.
Accertata la mancata previsione nel documento di sicurezza e salute di modalità operative per la gestione del rischio inerente all’intervento di tensionatura, oltre che l’omessa formazione e informazione del lavoratore in merito e la totale assenza di presidi di sicurezza, la Corte ha confermato il giudizio di responsabilità di entrambi gli imputati, nelle evidenziate qualità, escludendo l’interruzione del nesso eziologico, tra evento e descritte condotte colpose, pur prospettata dalle difese come determinata dal comportamento imprudente e imprevedibile del lavoratore. E’ stata in particolare esclusa l’eccentricità, rispetto a quello che gli imputati erano chiamati a gestire, del rischio attivato dalla descritta condotta imprudente del lavoratore. Ciò in considerazione della concreta attività lavorativa cui era adibito il lavoratore il giorno del sinistro, implicante l’utilizzo del nastro trasportatore privo di presidi di sicurezza, e in condizioni di omessa formazione e informazione nonchè di mancata previsione nel documento di sicurezza di idonea procedura volta alla gestione dello specifico rischio. L’eccentricità del rischio è stata altresì esclusa in considerazione dell’ordinaria attività, quella di manutentore, alla quale il lavoratore era adibito, anch’essa comunque tale da dover essere eseguita in condizioni di omessa formazione e informazione nonchè di mancata previsione nel documento di sicurezza di idonea procedura volta alla gestione dello specifico rischio.
Fonte: Olympus.uniurb