Cassazione Penale: infortunio mortale del lavoratore della ditta appaltatrice e responsabilità del capo cantiere

Cassazione Penale, Sez. 4, 10 aprile 2020, n. 11958 – Apertura priva di protezione e infortunio mortale del lavoratore dipendente della ditta appaltatrice e responsabilità del capo cantiere. Sistema processuale.

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che in materia di prevenzione antinfortunistica «si è passati da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, imponendosi contro la loro volontà), ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, in tal senso valorizzando il testo normativo di riferimento, il quale impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e agire con diligenza, prudenza e perizia (cfr. art. 20 d.lgs. 81/2008)». 

Infatti «individuato il principio di autoresponsabilità del lavoratore, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente abbandonato il criterio esterno delle mansioni, sostituendolo con il parametro della prevedibilità, intesa come dominabilità umana del fattore causale e si è passati, a seguito dell’introduzione del d.lgs n. 626/94 e, poi, del d.lgs. n. 81/2008, dal principio “dell’ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore” al concetto di “area di rischio” che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, fermo restando il principio che non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore».

La Suprema Corte ha poi proseguito: «All’interno dell’area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia; oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro».

Approfondimenti

Precedente

Prossimo