Cassazione Penale: infortunio mortale durante le operazioni di scarico della merce da un autocarro, carenze nel DVR

Cassazione Penale, Sez. 4, 16 maggio 2025, n. 18447 – Caduta del lavoratore durante le operazioni di scarico della merce da un autocarro con l’utilizzo di una scala. Carenze nel DVR.

 

La Corte di appello ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale con cui l’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 589 cod. pen., per aver colposamente cagionato la morte del lavoratore dipendente della società cooperativa.
La vittima impegnata in operazioni di scarico della merce da un autocarro con l’uso di una scala, il giorno dell’infortunio perse l’equilibrio e cadde al suolo, riportando delle lesioni che ne determinarono il decesso. L’imputato, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è stato ritenuto responsabile dell’evento per non aver adeguatamente valutato il rischio relativo all’immagazzinamento degli oggetti, e per non aver previsto, nel documento di valutazione dei rischi (DVR) precise modalità di intervento.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato.

Il ricorso è infondato.
All’analisi è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il giorno dell’infortunio il dipendente della società cooperativa era impegnato nello scarico di merce giunta con un camion al magazzino C. Per scaricare la merce il rimorchio fu parcheggiato su una rampa che presentava una leggera pendenza, e che collegava gli uffici vendita con i magazzini dell’azienda, posti in un seminterrato.
Il dipendente salì da solo sul camion, posizionandosi all’interno cassone. Per raggiungere i colli più alti si avvalse di una scala a pioli, posta nei pressi del bordo del cassone, e quindi in equilibrio precario, ove si consideri che il rimorchio fu parcheggiato sulla predetta rampa.
Nello scaricare i colli manualmente il lavoratore, ad un certo punto, perse l’equilibrio e cadde a terra da un’altezza di circa 1,70 m riportando delle gravissime lesioni che ne determinarono successivamente il decesso.
L’imputato responsabile del servizio prevenzione e protezione della società cooperativa è stato condannato per aver concorso nel cagionare la morte del dipendente, non avendo adeguatamente valutato il rischio relativo alla fase dell’immagazzinamento degli oggetti, per non aver previsto nel DVR precise modalità di intervento, ed infine per non aver in alcun modo preso in considerazione il magazzino in cui si verificò l’infortunio.
Più in particolare, nel DVR è mancata ogni valutazione del rischio riguardante lo specifico luogo di scarico della merce, dove le operazioni avvenivano con mezzo fermo in pendenza e, ancor più a monte, il magazzino C non è stato preso in considerazione quale ambiente di lavoro.
I giudici di merito hanno altresì osservato che nel DVR è mancata la previsione della procedura da seguire per la movimentazione in sicurezza delle merci all’interno del mezzo di trasporto, nonché l’analisi del rischio di caduta. Infine, è stata ritenuta del tutto insufficiente la procedura riguardante l’accesso sui mezzi e lo scarico della merce priva dell’individuazione della zona dove posizionare i mezzi nelle operazioni di scarico.
Relativamente ai motivi di ricorso, il Collegio osserva inoltre che, in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pottino, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 – 01).

Fonte: Olympus.uniurb

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