Cassazione Penale: infortunio mortale e responsabilità del direttore tecnico di cantiere e RSPP

Cassazione Penale, Sez. 4, 04 luglio 2017, n. 32105 – Colpito mortalmente alla testa da una putrella. Responsabile il direttore tecnico di cantiere e RSPP

La Corte di Cassazione, in questa sentenza ha rilevato che “l’imputato lamenta genericamente l’assenza di un preciso dovere di vigilanza nei confronti degli operatori in cantiere che non fossero alle sue dirette dipendenze, assunto del tutto infondato e smentito dal contenuto della posizione di garanzia di direttore tecnico di cantiere e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che il ricorrente neppure contesta, deducendo genericamente di non essere il datore di lavoro della parte offesa”.

In proposito “è sufficiente ribadire che, secondo consolidati principi, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l’esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti. (Sez. 4, n. 9491 del 10/01/2013, Rv. 254403; Sez. 4, n. 4340 del 24/11/2015, Rv. 265977). E, come correttamente sottolineato e argomentato nella sentenza impugnata, la situazione di pericolo in cui operava la parte offesa, in prossimità della zona in cui venivano estratte le macerie e recuperate le pesanti putrelle che avevano poi colpito la vittima alla testa, avrebbe dovuto essere vagliata dall’odierno ricorrente, che, a mente dal POS da lui stesso redatto, rivestiva la carica di direttore tecnico di cantiere e capocantiere”.

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