Novità nella disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo

Il 22 agosto è entrato in vigore il DPR 13 giugno 2017 n.120 che riordina la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo (TRS) qualificate come sottoprodotti.

Il 22 agosto è entrato in vigore il DPR 13 giugno 2017 n.120 che riordina la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo (TRS) qualificate come sottoprodotti. Tale norma abroga la normativa precedente (DM n. 161/2012, art. 184-bis, comma 2-bis, dlgs 152/2006, artt. 41, comma 2 e 41bis dl n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013).

Per i piani/comunicazioni già approvati/inviati prima dell’entrata in vigore di questa norma resta valida la normativa previgente, per quelli ancora in corso il proponente può presentare entro 180 giorni il piano di utilizzo delle terre ai sensi della nuova normativa.

Il campo di applicazione differenzia le terre e rocce da scavo in 3 diverse tipologie sulla base dei cantieri di provenienza:
– grandi dimensioni (>6000 mc) che riguardano opere in VIA/AIA;
– piccole dimensioni (<6000 mc) comprese anche opere in VIA/AIA;
– grandi dimensioni per opere non assoggettate a VIA/AIA

La norma disciplina inoltre:
– deposito temporaneo delle terre qualificate rifiuti;
– utilizzo nel sito di produzione di terre non qualificate rifiuti;
– gestione terre e rocce in siti di bonifica.

Da un punto di vista procedurale si evidenzia che:
– per i grandi cantieri sottoposti a VIA/AIA deve essere presentato il Piano di Utilizzo (PUT) all’Autorità Competente (AC) sull’opera ed all’ARPA, per via telematica, almeno 90 gg prima dell’inizio dei lavori, in ogni caso prima della conclusione dell’eventuale procedimento di VIA o AIA;
– per i cantieri di piccole dimensioni e per i grandi non soggetti a VIA/AIA si prevede l’invio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ma almeno 15 gg prima dell’avvio dei lavori, a Comune ed ARPA. Tale dichiarazione sostitutiva assolve alla funzione del PUT (previsto dall’art. 9 per le grandi opere soggette a VIA/AIA).

La norma introduce elementi nuovi e/o di maggior dettaglio, rispetto alla normativa precedente, con riferimento ai siti in bonifica ed alle aree con presenza di valore di fondo naturale superiore alla concentrazioni soglia di contaminazione previste dal Dlgs 152/06 per i siti contaminati.
Per i soli cantieri di grandi dimensioni con opere soggette ad VIA o AIA, è previsto che il proponente possa chiedere ad ARPA di procedere ad una validazione preliminare del PUT, in tal caso gli oneri sono a carico del proponente.
Viene inoltre introdotta la possibilità, nel caso l’ARPA non si esprima nei termini ove previsto dalla norma, che il proponente attivi il controllo equipollente con oneri a suo carico. Entro 60 gg dall’entrata in vigore del presente decreto il MATTM emette l’elenco degli enti equipollenti ad ARPA ed approva il tariffario.

Fonte: ARPAT

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