A carico di ciascuno degli imputati possono individuarsi obblighi giuridici impeditivi (peraltro specificatamente contestati anche nelle ipotesi contravvenzionali dichiarate estinte per prescrizione) connessi a poteri organizzativi, informativi o di disposizione di misure di sicurezza descritti nelle contestazioni relativi sia alla scelta di verniciare in quota i tralicci (cui ha partecipato il C.M. e il M.G.), sia al corretto posizionamento dei telai-tralicci, del peso di vari quintali verniciati, lasciati appoggiati su pezzetti di legno verosimilmente per favorirne l’imbracamento, dopo le operazioni di verniciatura, in posizione verticale, e quindi in una situazione di concreto pericolo di caduta al suolo, sia all’omessa vigilanza e informazione sulla situazione di rischio connessa alla mancata realizzazione di un’efficace chiusura dell’area di lavoro utilizzata per la verniciatura e per il deposito dei tralicci in posizione verticale, delimitata solo da un nastro rosso e bianco di plastica, inidonea a impedire l’accesso di soggetti non autorizzati o estranei in uno spazio oggettivamente foriero di pericolo.
Cassazione Penale, Sez. 4, 04 aprile 2019, n. 14921 – Operaio travolto dai telai reticolati appoggiati in modo instabile. Rischi interferenti e posizioni di garanzia.
La Corte territoriale e i Giudici di merito hanno qualificato correttamente i comportamenti colposi a carico del P.G. nella qualità di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per conto della Giovi che aveva la disponibilità giuridica del cantiere e a cui, nella qualità di committente dei lavori, competeva, avendone peraltro piena consapevolezza, la valutazione del rischio inerente la permanenza e il posizionamento a terra dei tralicci già verniciati, nonché l’adeguatezza dei pos delle ditte coinvolte nell’esecuzione dei lavori e il rispetto delle prescrizioni riguardanti le aree di stoccaggio; così come gli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi al rischio interferenziale dettati dall’art. 7 D.lgs 626/1994 si estendevano a carico degli altri imputati M.G., datore di lavoro per l’impresa omonima, e C.M., preposto per la Gescomont, ai quali erano riconducibili le plurime attività coinvolte nel processo causale che ha dato origine all’infortunio e i cui Pos non rispettavano i requisiti minimi di sicurezza come rilevato dai funzionari ASL Roma B, intervenuti sul luogo dell’infortunio.
Fonte: Olympus.uniurb
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