Nella specie “il rischio non era stato adeguatamente fronteggiato, atteso che non veniva scongiurato il rischio che il lavoratore, anche solo accidentalmente o per distrazione, potesse avvicinarsi all’albero di rotazione in movimento, essendone eventualmente trascinato in caso di incaglio. L’unico modo per evitare detto rischio era quello di approntare un dispositivo di protezione da applicarsi allo stesso macchinario, in modo da impedire l’avvicinamento alle parti in movimento, e non affidare solo a uno specifico obbligo di attivarsi del lavoratore il funzionamento in sicurezza”. Tale dispositivo “fu introdotto però solo dopo l’incidente (a riprova del fatto che era possibile attivarsi per consentire una volta per tutte l’impiego in sicurezza del telaio), e deve ragionevolmente escludersi che, se esso fosse stato già applicato sul macchinario in uso alla L.P., l’incidente si sarebbe ugualmente verificato”.
Cassazione Penale, Sez. 4, 25 giugno 2018, n. 29144 – Poncho a frange della lavoratrice impigliato nell’albero motore di un telaio tessile. Mancanza di un adeguato dispositivo di protezione
In questa sentenza la Suprema Corte ha evidenziato che “l’art. 71 D.Lgs. 81/2008 fa obbligo al datore di lavoro -o al suo delegato alla sicurezza- di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all’utilizzazione di una macchina, a meno che questa non presenti un vizio occulto”.
Fonte: Olympus.uniurb
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