Secondo la Corte di Cassazione “a prescindere dalla necessità o meno della sbandieratore, si è pervenuti all’affermazione della penale responsabilità” del datore di lavoro “in quanto lo stesso non ha adeguatamente fronteggiato il rischio di investimento dei propri dipendenti – in particolare non ha evitato, in assenza di specifiche misure di precauzione, la discesa dai mezzi del conducente, che necessariamente, nella corsia di emergenza di un’autostrada, avviene dal lato più pericoloso (tramite apposite previsioni nel documento di valutazione dei rischi e nel piano operativo di sicurezza, secondo il giudice di primo grado; tramite la vigilanza e l’adozione di misure idonee a contrastare prassi pericolose, secondo il giudice di secondo grado)”.
Infine la Suprema Corte ha ribadito che “l’appaltatore resta obbligato ad adottare tutte le precauzioni necessarie a tutelare i suoi lavoratori, non potendo essere esonerato dalle responsabilità per le sue omissioni colpose in considerazioni della condotta – sia essa ineccepibile o colposa – del suo committente”.