Cassazione Penale, Sez. 4, 23 agosto 2022, n. 31478 – Investimento mortale con un autocompattatore difettoso. Il sinistro è avvenuto in occasione dello svolgimento di un lavoro ma non con violazione delle norme di prevenzione infortuni.
Il sinistro non si è affatto verificato a causa della lunghezza della retromarcia necessaria all’automezzo per effettuare la manovra – peraltro pari in concreto a soli quattordici metri tra l’inizio della manovra e l’impatto – ma esclusivamente per l’inconsapevolezza dell’operatore di effettuare una manovra parzialmente ‘cieca’ a causa dell’oggettiva inadeguatezza dell’autocompattatore, non conosciuta dal conducente e non prevedibile dal suo datore di lavoro, stante l’omologazione del veicolo, come equipaggiato.
Deve, dunque, concludersi che il sinistro è avvenuto ‘in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa’, ma non con ‘violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro’, perché il rischio concretizzatosi si pone al di fuori della sfera di gestione del datore di lavoro – che si è limitato ad adibire all’attività un automezzo specificamente omologato quale monoperatore, cui non era interdetta la retromarcia – esso inerendo piuttosto alla circolazione stradale, essendosi realizzato un evento dipeso dalla presenza di più utenti su un tratto stradale, cagionato dalla strutturale difettosità di un automezzo regolarmente omologato.
I ricorsi trovano accoglimento. Annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché gli imputati non hanno commesso il fatto.
Il legale rappresentante, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il preposto con funzioni di Capo Servizio della AMV – Igiene Ambientale srl erano sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all’art 589, commi 1/\ e 2/\ cod. pen., per avere, il primo ed il secondo in violazione dell’art. 18, comma 1/\ lett. q) d.lgs. 81/2008 ed il terzo in violazione dell’art. 19 comma 1, lett.re d) ed o) d.lgs. 81/2008, cagionato la morte di una persona, la quale veniva travolta dall’autocompattatore, condotto dal dipendente della società, il quale percorrendo in retromarcia una via posta in un’area privata, per raggiungere la via pubblica, dopo avere terminato l’operazione di carico dei rifiuti, investiva la persona offesa, che si trovava sul lato posteriore del mezzo, in posizione non visibile al conducente, in quanto posta in un cono d’ombra, non raggiungibile dalla visione degli specchietti retrovisori e dalla telecamera posteriore del veicolo.
Fonte: Olympus.uniurb