Cassazione Penale: mancanza di un sistema di sicurezza efficiente e omessa formazione adeguata

Cassazione Penale, Sez. 4, 22 luglio 2022, n. 29025 – Schiacciamento delle mani dell’addetto alla lavorazione sulla pressa piegatrice. Responsabilità del datore di lavoro per la mancanza di un sistema di sicurezza efficiente e per omessa formazione.

La Corte di Appello ha confermato la decisione del Tribunale che aveva riconosciuto il datore di lavoro colpevole di avere provocato lesioni personali colpose al lavoratore che, addetto alla lavorazione su una pressa piegatrice, aveva subito un infortunio mentre era intento alla sostituzione delle matrici per un cambio di lavorazione.
Al datore di lavoro veniva contestata la violazione dell’art.71 comma 1 D. Lgs.9 Aprile 2008 n.81 per avere omesso di mettere a disposizione del lavoratore un’attrezzatura dotata di un sistema di sicurezza efficiente. Inoltre era contestata l’inosservanza all’art.73 in relazione all’art.37 comma 1 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 per avere l’imputato omesso di impartire al lavoratore una formazione, informazione ed addestramento adeguati in ordine all’uso in sicurezza della pressa piegatrice in oggetto.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato.

I motivi di ricorso sono privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili.

Depone per la esclusione della interruzione del rapporto di causalità, pure in presenza della imprudente condotta del lavoratore, la giurisprudenza che non riconosce in nessun caso tale evenienza quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (sez.4, 17.1.2017, Meda, Rv.269255; 10.10.2013, Rovaldi, 259313; 2.5.2012 Goracci n.22044 non massimata; 7.2.2012, Pugliese, Rv.252373; 15.4.2010 n.21511, Di Vita, n.m.). Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori (sez.4, 13.11.2011 Galante, n.m.; sez.F. 12.8.2010, Mazzei Rv.247996).
A questo proposito il giudice distrettuale ha adeguatamente evidenziato che il comportamento del lavoratore non era in grado di escludere la responsabilità del datore di lavoro in quanto da un lato lo stesso non presentava profili di esorbitanza e di eccentricità rispetto alle mansioni allo stesso assegnate e quindi si inseriva nel contesto finalistico della lavorazione cui il lavoratore era assegnato, e dall’altra che la mancata verifica della funzionalità del sistema di sicurezza non era neppure riconducibile a un profilo colposo del lavoratore, ma ad una incompleta formazione, informazione ed addestramento del lavoratore dal quale non poteva essere preteso di seguire le istruzioni del manuale di uso del macchinario in assenza di una specifica formazione sulla corretta procedura di lavoro, che egli non conosceva.

Il ricorso assume violazione di legge in relazione al riconosciuto difetto di formazione del dipendente. La sentenza impugnata in vari passaggi ha spiegato, sulla scorta degli stessi elementi probatori indicati dal ricorrente, che le ore dedicate alla formazione e il carattere generico e pluridisciplinare della stessa (a fronte di un rilevante numero di macchinari dalle diverse caratteristiche e dalla complessità dei manuali di istruzione) non avevano consentito al lavoratore di possedere un bagaglio adeguato, non tanto a manovrare la macchina piegatrice, quanto ad utilizzarla in conformità alle dotazioni, pure presenti, di messa in sicurezza in caso di involontaria attivazione della pressa, laddove la macchina possedeva un sistema di interruzione del movimento mediante fotocellule di fatto inutilizzato, in quanto inattivo e comunque non in grado di operare per omesso allineamento delle fotocellule.
Invero il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle, dopo avere somministrato al lavoratore una adeguata formazione sull’utilizzo dei presidi e sui rischi connessi alle lavorazioni cui il lavoratore é chiamato a partecipare (sez.4, 17.5.2012 n.34747, Parisi, Rv.253513; 8.5.2019, Rossi Giorgio, Rv.276241).

Fonte: Olympus.uniurb

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