Cassazione Penale: la designazione del RSPP non costituisce delega di funzioni

Cassazione Penale, Sez. 3, 24 agosto 2018, n. 38905 – La designazione del RSPP non costituisce delega di funzioni e non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dalle responsabilità in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere inidonea la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ad escludere la responsabilità del datore di lavoro: «La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (In motivazione, la Corte ha precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale)»

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