Cassazione Penale: La formazione sull’uso delle attrezzature deve avere ad oggetto non solo “ciò che deve essere fatto ma anche ciò da cui astenersi perché ad altri riservato”

Con la sentenza del 23 ottobre 2014 n. 44106, la Quarta Sezione Penale della Cassazione si è soffermata sulla formazione quale strumento per “la creazione o il rafforzamento di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti assegnati”, definendo in cosa consista la differenza tra la formazione quale “‘costruzione’ di un saper fare” e l’informazione ai sensi del D.Lgs. 81/08

In questa interessante sentenza la Cassazione ha ricordato che “la formazione, della quale oggi l’art. 2 d.lgs. n. 81/2008 dà una definizione legale valevole in ambito prevenzionistico, è “Il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.”

Secondo la Corte, dall’analisi delle varie disposizioni sulla formazione sull’utilizzo delle attrezzature “si ricava che, ove si tratti della formazione riguardo all’uso di macchine complesse, la formazione adeguata […] non si esaurisce nella fornitura di nozioni tecniche atte ad eseguire una determinata operazione; essa è piuttosto la creazione o il rafforzamento di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti assegnati; competenze che a seconda del casi prospettano un facere o un non facere.
Detto altrimenti, l’obbligo di formazione, quando si tratti di attrezzature di elevata complessità, suscettibili di richiedere operazioni riservate a personale specializzato, non implica unicamente di far conoscere ciò che deve essere fatto ma anche ciò da cui astenersi, proprio perché ad altri riservato.

Una riprova, neppure troppo indiretta di quanto si va affermando, è nella previsione di legge [al tempo del commesso reato, recata dall’art. 37, co. 1 lett. b) d.lgs. n. 626/1994; oggi dall’art. 73, co. 1 lett. b) d.lgs. n. 81/2008] secondo la quale il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d’uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa alle situazioni anormali prevedibili.”

E la Corte prosegue: “L’attività di informazione si distingue da quella formativa perché ha ad oggetto il trasferimento di conoscenza, senza che ciò implichi necessariamente la ‘costruzione’ di un saper fare. Tuttavia è evidente che quest’ultima incorpora la prima.
Si deve quindi formulare il seguente principio di diritto: “in tema di infortuni sul lavoro, l’attività di formazione del lavoratore prevista dall’art. 38 d.lgs. n. 626/1994 – ed oggi dall’art. 73 d.lgs. n. 81/2008 -, ove si tratti dell’utilizzo di macchine complesse, talune operazioni sulle quali siano riservate a personale con elevata specializzazione, non si esaurisce nell’informazione e nell’addestramento in merito al rischi derivanti dall’utilizzo strettamente inteso ma deve tener conto anche dei rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni ad altri riservate”.

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