Cassazione Penale, Sez. 4, 05 settembre 2022, n. 32434 – Ribaltamento mortale della macchina agricola: la mancanza di formazione e informazione del lavoratore da parte del datore di lavoro rende privo di rilievo il comportamento imprudente del lavoratore.
La sentenza della Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il datore di lavoro è stato dichiarato responsabile del reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della disciplina prevenzionistica, del lavoratore operaio dipendente della azienda agricola dell’imputato, a seguito di un sinistro avvenuto con le seguenti modalità: l’operaio, alla guida di una macchina agricola, nell’effettuare uno spostamento operativo in zona con pendenza longitudinale in salita superiore al massimo sopportabile dal macchinario, senza indossare la cintura di sicurezza e con la testata non raccolta, nel ripercorrere all’indietro il tratto in pendenza e ruotato il mezzo dalla traiettoria trasversale alla linea di massima pendenza (superiore al 30%) – manovra vietata dal manuale d’uso e manutenzione del macchinario – ne provocava il ribaltamento subendo lesioni mortali.
La Corte, conformemente al primo giudice, ha individuato la causa dell’infortunio nella mancanza di formazione ed informazione del lavoratore, il quale non aveva mai seguito corsi sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività dell’impresa, confermando il giudizio di responsabilità dell’imputato quale datore di lavoro del soggetto deceduto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata, in maniera congrua e logica, ha condiviso le conclusioni del Tribunale sulla causa dell’infortunio, attribuita ad un evidente deficit di formazione ed informazione del lavoratore essendo stato appurato che questi, così come gli altri operai dell’azienda agricola, non aveva mai seguito corsi sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività dell’impresa.
È stato, infatti, accertato che il tragico incidente era stato determinato dall’accentuata pendenza del terreno bagnato e dalla condotta del lavoratore, il quale aveva eseguito una manovra pericolosa e vietata dallo stesso manuale d’uso del mezzo, a dimostrazione del deficit formativo della vittima in riferimento alle caratteristiche e potenzialità del macchinario da lui condotto.
Sotto questo profilo, la Corte territoriale ha adeguatamente sottolineato gli obblighi riconducibili al datore di lavoro, in merito alla necessaria valutazione dei rischi e all’esigenza di assicurare la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alla constatata mancanza di adeguata formazione e informazione del lavoratore nella conduzione del mezzo che ne ha determinato il decesso.
In questa prospettiva, i giudici hanno legittimamente ritenuto privo di rilievo il comportamento imprudente del lavoratore, sulla scorta del costante insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Rv. 278603 – 01; Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, Rv. 274042 – 01; Sez. 4, n. 39765 del 19/05/2015, Rv. 265178 – 01).
Fonte: Olympus.uniurb