La Suprema Corte prosegue poi: “Si tratta di considerazioni in linea con la costante giurisprudenza della Corte regolatrice, secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’Impresa – essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall’art. 3, comma ottavo, d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 – sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (Sez. 4, n. 23171 del 09/02/2016, Russo, Rv. 26696301)”.
Cassazione Penale, Sez. 4, 7 maggio 2020, n. 13856 – Caduta mortale da una scala. L’approntamento di misure di sicurezza esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha condiviso quanto osservato dalla Corte territoriale: “La tutela delle condizioni di lavoro e la garanzia delle sue condizioni di sicurezza rappresentano un problema che concerne l’ambiente di lavoro, indipendentemente dal rapporto civilistico del lavoratore con il titolare dell’impresa nei cui locali si svolge l’attività lavorativa. Del resto, come ha ricordato la sentenza impugnata, l’approntamento di misure di sicurezza, e quindi il rispetto delle norme antinfortunistiche, esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, essendo stata riconosciuta la tutela anche in fattispecie di lavoro prestato per amicizia, per riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato o autonomo, purché detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi di lavoro (così Sez. 4, n. 7730 del 16/01/2008, Musso, Rv. 238756)”.
Fonte: Olympus.uniurb
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