Cassazione Penale, Sez. 4, 11 novembre 2016, n. 47834 – Lavoratore precipita in un’apertura della tettoia. Ruolo e responsabilità dei Coordinatori per l’Esecuzione
La Suprema Corte in questa sentenza ha evidenziato che “il coordinatore per l’esecuzione riveste un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto (Sez.4, n. 443 del 17/01/2013, Palmisano, Rv. 255102; Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010, Cellie, Rv. 247536; Sez. 4, n. 1490 del 20/11/2009, dep. 2010, Fumagalli, non massimata sul punto). Ed è proprio in relazione al primario compito di coordinamento delle attività di più imprese nell’ambito di un medesimo cantiere, normativamente attribuito a tale figura professionale, che deve trovare fondamento la definizione della sua posizione di garanzia nel cantiere temporaneo o mobile come positivizzata nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 89, comma 1, lett. a).”
D’altra parte “pur non configurandosi, come si è visto, in capo ai coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva un obbligo di presenza continuativa nel cantiere, l’avere omesso, per due-tre giorni il controllo in loco, in un momento indubbiamente critico quale l’avvicendamento tra due imprese mentre erano in corso lavori sul tetto e con fori scoperti, per di più nella delicata fase di risvolto della guaina sul cordolo, è stato correttamente ritenuto dai giudici di merito integrare violazione di un obbligo derivante dalla posizione di garanzia rivestita dagli imputati.”
Fonte: Olympus.uniurb
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