Cassazione Penale: lavoratrice investita da una macchina raccogli-pomodori in retromarcia

Cassazione Penale, Sez. 4, 25 giugno 2021, n. 24830 – Lavoratrice investita da una macchina raccogli-pomodori in retromarcia.

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ricordato che «la più recente giurisprudenza, abbandonando il criterio dell’imprevedibilità del comportamento del lavoratore nella verifica della relazione causale tra condotta del reo ed evento ha sostenuto che affinché “la condotta del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”».

La Suprema Corte ha anche ribadito che la consapevole violazione delle direttive del datore di lavoro non esonera quest’ultimo «dalla responsabilità per gli effetti delle violazioni delle norme cautelari volte a tutelare l’incolumità dei lavoratori. Ché, altrimenti, l’onere imposto al lavoratore di collaborare con il datore di lavoro al mantenimento della propria salute e di quella collettiva, si trasformerebbe, a mezzo di un vero e proprio rovesciamento, nell’assunzione da parte del lavoratore subordinato della posizione di garanzia gravante sul datore di lavoro, sui suoi delegati, sui dirigenti e sul preposto, cioè su coloro dispongono dei mezzi e dei poteri per organizzare l’attività e che, proprio per questa ragione, devono farsi carico, anche, di assicurare, eventualmente in via disciplinare, l’osservanza delle disposizioni date, nonché di quelle stabilite con l’art. 20 d.lgs. 81/2008». Inoltre «il mancato adempimento da parte del dipendente agli obblighi previsti dalla disposizione, e più in generale al dovere di collaborazione, non costituisce mai, infatti, un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare, ma proprio uno di quei rischi, mentre è chiaro che la condotta tenuta dal lavoratore può sempre, in quanto connotata da un atteggiamento imprudente, imperito o negligente, o ancora posta in essere in violazione di specifiche disposizioni e direttive, concorrere nella causazione dell’evento. E come tale essere valutata in termini di colpa concorrente a quella del datore di lavoro».

Fonte: Olympus.uniurb

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