Cassazione Penale: misure di prevenzione atte a garantire la sicurezza dei lavoratori in quota

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 giugno 2021, n. 24908 – Misure di prevenzione atte a garantire la sicurezza dei lavoratori che si trovino ad operare in quota.

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ricordato che l’intero corpo di regole cautelari individuate dal legislatore per i lavori in quota indica che «i dispositivi di protezione collettiva sono da considerare lo strumento di maggior tutela per la sicurezza dei lavoratori, sia in quanto vengono indicati come prioritari tra i criteri da seguire nella scelta delle attrezzature di lavoro, sia in quanto l’adozione di attrezzature di protezione individuale o di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi è indicata quale scelta subordinata nel caso in cui, per la durata dell’impiego e per le caratteristiche del luogo, non sia logico adottare un’attrezzatura di lavoro più sicura». La ratio di tale indicazione risiede nel fatto che «i dispositivi di protezione collettiva sono atti ad operare indipendentemente dal fatto, ed a dispetto del fatto, che il lavoratore abbia imprudentemente omesso di utilizzare il dispositivo di protezione individuale».

La Suprema Corte ha anche evidenziato che «l’obbligo di minimizzare i rischi insiti nelle attrezzature scelte è stato correlato dal legislatore al sistema prescelto dal datore di lavoro e l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute è stato correlato a tale scelta (art. 111 comma 5); è, dunque, nell’ambito del sistema prescelto dal datore di lavoro in ossequio alle disposizioni precedenti che deve essere valutata la responsabilità colposa del datore di lavoro per l’omissione di ulteriori cautele atte a minimizzare il rischio di caduta».

Infine è stato ribadito che «solo l’esecuzione di lavori di natura particolare può giustificare l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute che, in ogni caso, dovrà essere immediatamente ripristinato una volta terminato il lavoro di natura particolare».

Fonte: Olympus.uniurb

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