Cassazione Penale: morte di una bambina per crollo di un cancello e responsabilità del committente, del coordinatore dei lavori e degli esecutori

Con la sentenza del 5 maggio 2014 n. 18459, la Cassazione Penale ha stabilito che, in ambito di appalto, in caso di mancata nomina di un responsabile dei lavori e di omessa cooperazione tra impresa esecutrice e coordinatore per l’esecuzione dei lavori, gli stessi committenti sono obbligati a vigilare e verificare l’operato della ditta esecutrice.

La Cassazione Penale con sentenza n. 18459/2014 ha affrontato la questione relativa all’individuazione dei soggetti responsabili della morte di una bambina rimasta schiacciata in seguito al crollo di un cancello di un cantiere.
In entrambi i gradi di giudizio venivano riconosciuti responsabili dell’evento il titolare dell’impresa appaltatrice, l’esecutore materiale dei lavori, i committenti dell’opera, il direttore dei lavori e il coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione.
Avverso la decisione di secondo grado veniva proposto ricorso.
La Suprema Corte, nella fattispecie, confermando le decisioni di primo e secondo grado, ha riconosciuto la responsabilità di tutti i ricorrenti condannati in primo e secondo grado.
Nello specifico, la Cassazione ha sostenuto che:
il titolare dell’impresa appaltatrice è responsabile dell’evento considerato il suo “obbligo di consegnare un manufatto completo e sicuro, o in alternativa concorrere a mettere in atto tutte quelle misure di protezione e di segnalazione che siano idonee a significare che il manufatto non è ancora completamente eseguito e va considerato alla stregua di una lavorazione di cantiere ancora in essere”.
La garanzia del buono stato di stabilità di tutte le opere e le attrezzature destinate ad ambienti è, peraltro, posta a tutela di tutte le persone, anche estranee al cantiere, che possono venire in contatto con il medesimo;
l’esecutore materiale dei lavori è responsabile per aver egli sicuramente partecipato all’attività di installazione della recinzione e del cancello, considerato che la precarietà e l’assoluta inadeguatezza dei rudimentali sistemi adottati per fermare il cancello (filo di ferro) erano di tale evidenza da non poter sfuggirgli
i committenti dell’opera, nella loro qualità di datori di lavoro, cono responsabili considerato che, di norma, rappresentano le figure di vertice della sicurezza e, pertanto, sono chiamate a compiere le più importanti scelte di carattere economico, gestionale ed organizzativo, portandone le connesse responsabilità.
Tra gli obblighi dei committenti rientra anche quello di cooperazione, che si concreta anche nella comunicazione al coordinatore per la progettazione e al coordinatore per l’esecuzione dei nominativi delle imprese alle quali si appaltano i lavori, in modo da consentire a questi di adempiere ai compiti loro assegnati dalla legge.
Nel caso di specie, l’aver omesso tale comunicazione “ha inciso nel determinismo del sinistro” poiché essa avrebbe “favorito l’attività di coordinamento di quest’ultimo e ancor prima avrebbe indotto il titolare dell’impresa appaltatrice a redigere un piano operativo di sicurezza in cui non sarebbero potute mancare le prescrizioni indirizzate a prevenire il rischio di ribaltamento del cancello o quantomeno ad assicurare l’isolamento della fonte di pericolo”.
Il direttore dei lavori, nonché progettista del cancello, risulta responsabile dell’evento in quanto è obbligato ad esercitare un’oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie (quale pur sempre deve considerarsi anche l’installazione del cancello in questione, tanto più in quanto compreso nell’ambito di un più ampio intervento di ristrutturazione edilizia) ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d’ordine tecnico.
il coordinatore per la sicurezza, sia per la progettazione che per l’ esecuzione risulta responsabile considerato il suo obbligo di: redigere il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo delle informazioni per la prevenzione e la protezione dai rischi; coordinare e controllare l’applicazione del PSC; verificare l’idoneità del PSC redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice; organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività all’interno del cantiere.
Per tali motivi i ricorsi sono stati giudicati infondati e, pertanto, rigettati.

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