Cassazione Penale: Mancata fornitura dei DPI per il rumore secondo il D.Lgs. 81/08. Fornire i DPI non grava sull’RSPP che deve solo essere “sentito” in merito

Pubblichiamo il Commento di Anna Guardavilla a Cassazione Penale, Sentenza 5 maggio 2014 n. 18296

Commento a Cassazione Penale, 5 maggio 2014 n. 18296

Pubblichiamo un Commento ad una recente sentenza della Cassazione Penale avente ad oggetto il tema relativo alla fornitura dei DPI (nella fattispecie: DPI per il rumore) secondo il D.Lgs. 81/08 e che reca il principio secondo cui fornire i DPI non grava sull’RSPP che deve solo essere “sentito” in merito. In particolare, secondo la Suprema Corte, “l’art. 18, comma 1, alinea e lettera d), del d.lgs. n. 81 del 2008 pone espressamente a carico del datore di lavoro l’obbligo di «fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale», pur quando vi sia un «responsabile del servizio di prevenzione e protezione», perché prevede che quest’ultimo debba essere semplicemente «sentito» in merito.”
.

Il Commento a cura di Anna Guardavilla è disponibile nell’area riservata agli Abbonati.

Precedente

Prossimo