Cassazione Penale, Sez. 4, 01 febbraio 2019, n. 5007 – Infortunio durante l’assemblaggio di due leve oscillanti di una macchina utensile. Nessuna responsabilità del datore di lavoro che valuta il rischio e adotta idonee misure di sicurezza.
La sentenza impugnata, facendo corretta applicazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, ha adeguatamente motivato in ordine all’assenza di qualsivoglia responsabilità del datore di lavoro nel caso concreto sottoposto al suo esame, avendo accertato non solo che il rischio di schiacciamento era comunque stato previsto, ma anche che il lavoratore era stato effettivamente dotato degli strumenti idonei ad effettuare le mansioni richieste in completa sicurezza; invece la vittima, nello scegliere di adottare l’opzione più comoda ma anche quella più incauta, aveva adottato un comportamento esorbitante dall’ambito delle disposizioni impartite dal datore di lavoro e seguite dai propri colleghi, violando gli obblighi imposti dalla normativa prevenzionistica.
In tal modo è stata motivatamente esclusa la colpa del P.M., essendo stato accertato in concreto che costui aveva fornito mezzi idonei alla prevenzione ed adempiuto alle obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, a fronte di una condotta esorbitante del lavoratore, tale da attivare un rischio eccentrico e non controllabile da parte del datore di lavoro.
In tal modo è stata motivatamente esclusa la colpa del P.M., essendo stato accertato in concreto che costui aveva fornito mezzi idonei alla prevenzione ed adempiuto alle obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, a fronte di una condotta esorbitante del lavoratore, tale da attivare un rischio eccentrico e non controllabile da parte del datore di lavoro.
Fonte: Olympus.uniurb
Approfondimenti